Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila.
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.
Struttura gerarchica per l'articolo 1764 del Codice Civile:Contatta il Notaio Gratis
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