Responsabilità dei magazzini generali

Art. 1787 del Codice Civile


I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio.

Struttura gerarchica per l'articolo 1787 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XII - Del deposito
  5. Sezione III - Del deposito nei magazzini generali
  6. Art. 1787
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