((I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti)).
Struttura gerarchica per l'articolo 190 del Codice Civile:Contatta il Notaio Gratis
Fai un PREVENTIVO