Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Struttura gerarchica per l'articolo 1907 del Codice Civile:Contatta il Notaio Gratis
Fai un PREVENTIVO