Assicurazione parziale

Art. 1907 del Codice Civile


Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Struttura gerarchica per l'articolo 1907 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XX - Dell’assicurazione
  5. Sezione II - Dell’assicurazione contro i danni
  6. Art. 1907
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