Fideiussione prestata da più persone

Art. 1946 del Codice Civile


Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

Struttura gerarchica per l'articolo 1946 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni
  3. TITOLO III - Dei singoli contratti
  4. Capo XXII - Della fideiussione
  5. Sezione II - Dei rapporti tra creditori e fideiussori
  6. Art. 1946
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