La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.
In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.
Struttura gerarchica per l'articolo 2179 del Codice Civile:Contatta il Notaio Gratis
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