Vitto, alloggio e assistenza

Art. 2242 del Codice Civile


Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e all'assistenza medica.

Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Struttura gerarchica per l'articolo 2242 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO IV - Del lavoro subordinato in particolari rapporti
  4. Capo II - Del lavoro domestico
  5. Art. 2242
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