Comunione a scopo di godimento

Art. 2248 del Codice Civile


La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III.

Struttura gerarchica per l'articolo 2248 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO V - Delle società
  4. Capo I - Disposizioni generali
  5. Art. 2248
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