Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti

Art. 2472 del Codice Civile


Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel ((registro delle imprese)), per i versamenti ancora dovuti.

Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.

Struttura gerarchica per l'articolo 2472 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO V - Delle società
  4. Capo VII - Della società a responsabilità limitata
  5. Sezione II - Dei conferimenti e delle quote
  6. Art. 2472
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