Ristorni

Art. 2545-sexies del Codice Civile


((L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari. ))

Struttura gerarchica per l'articolo 2545-sexies del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici
  4. Capo I - Delle società cooperative
  5. Sezione IV - Degli organi sociali
  6. Art. 2545-sexies
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