Ritiro dell'opera dal commercio

Art. 2582 del Codice Civile


L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.

Questo diritto è personale e intrasmissibile.

Struttura gerarchica per l'articolo 2582 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO QUINTO - Del lavoro
  3. TITOLO IX - Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali
  4. Capo I - Del diritto di autore sulle opere dell’ingegno, letterarie e artistiche
  5. Art. 2582
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