Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale

Art. 266 del Codice Civile


Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.

Struttura gerarchica per l'articolo 266 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VII - Dello stato di figlio
  4. Capo IV - Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio
  5. Art. 266
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