Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro

Art. 2669 del Codice Civile


La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorità giudiziaria dello Stato.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1985, N. 52)).

Struttura gerarchica per l'articolo 2669 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO I - Della trascrizione
  4. Capo I - Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
  5. Art. 2669
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