Legittimazione attiva e termine

Art. 270 del Codice Civile


L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità ((...)) è imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti ((...)), entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.

((Si applica l'articolo 245.))

Struttura gerarchica per l'articolo 270 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VII - Dello stato di figlio
  4. Capo V - Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità
  5. Art. 270
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO?
richiedi il preventivo al notaio

Contatta il Notaio Gratis

Fai un PREVENTIVO

Scopri tutti i costi per stipulare l'atto

richiesta al notaio