Valore probatorio di altre copie

Art. 2717 del Codice Civile


Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto.

Struttura gerarchica per l'articolo 2717 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO II - Delle prove
  4. Capo II - Della prova documentale
  5. Sezione VI - Delle copie degli atti
  6. Art. 2717
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