Somma per cui l'iscrizione è eseguita

Art. 2838 del Codice Civile


Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l'iscrizione o in atto successivo, essa è determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione.

Qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.

Struttura gerarchica per l'articolo 2838 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo IV - Delle ipoteche
  5. Sezione V - Dell’iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
  6. § 1 - Dell’iscrizione
  7. Art. 2838
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