Nuova iscrizione dell'ipoteca

Art. 2881 del Codice Civile


Salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva dell'obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca, e l'iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.

Struttura gerarchica per l'articolo 2881 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
  3. TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
  4. Capo IV - Delle ipoteche
  5. Sezione X - Dell’estinzione delle ipoteche
  6. Art. 2881
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