Assenso del coniuge o dei genitori

Art. 297 del Codice Civile


Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dello adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dello adottando, se coniugati e non legalmente separati.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dello adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la ((responsabilità genitoriale)) o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

Struttura gerarchica per l'articolo 297 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO VIII - Dell’adozione di persone maggiori di età
  4. Capo I - Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
  5. Art. 297
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