Usufrutto legale

Art. 324 del Codice Civile


I genitori esercenti la ((responsabilità genitoriale)) hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio ((, fino alla maggiore età o all'emancipazione)).

I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la ((responsabilità genitoriale)) o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la ((responsabilità genitoriale)). Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

Struttura gerarchica per l'articolo 324 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO IX - Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio
  4. Capo I - Dei diritti e doveri del figlio
  5. Art. 324
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