Ordini di protezione contro gli abusi familiari

Art. 342-bis del Codice Civile


Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, ((...)) su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.(132)

AGGIORNAMENTO (132)

La L. 4 aprile 2001, n. 154 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni."

Struttura gerarchica per l'articolo 342-bis del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO IX bis - Ordini di protezione contro gli abusi familiari
  4. Art. 342-bis
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