Istanza d'interdizione o d'inabilitazione

Art. 417 del Codice Civile


L'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.((223))

AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 63, comma 1) che "Al secondo comma dell'articolo 417 del codice civile le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".".

Struttura gerarchica per l'articolo 417 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO XII - Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia
  4. Capo II - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale
  5. Art. 417
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