Diversa destinazione dei fondi

Art. 42 del Codice Civile


Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

Struttura gerarchica per l'articolo 42 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia
  3. TITOLO II - Delle persone giuridiche
  4. Capo III - Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
  5. Art. 42
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