Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, ((...)) a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli ((...)), sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.((223))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).
AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 73, comma 1, lettera b)) che "All'articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
[...]
b) al secondo comma le parole: ", legittimi o naturali" ovunque presenti sono soppresse".
Struttura gerarchica per l'articolo 542 del Codice Civile:Contatta il Notaio Gratis
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