Successione dei figli

Art. 573 del Codice Civile


Le disposizioni relative alla successione dei figli si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto d'all'art. 580.(40)((223))

AGGIORNAMENTO (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151, ha disposto (con l'art. 184, comma 1) che "I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI".

AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 78, comma 1) che "All'articolo 573 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, la parola: "naturali" è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"".

Struttura gerarchica per l'articolo 573 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO II - Delle successioni legittime
  4. Capo I - Della successione dei parenti
  5. Art. 573
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