Revocazione per sopravvenienza di figli

Art. 687 del Codice Civile


Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente ((...)) del testatore, benché postumo, ((anche)) adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio ((nato fuori del matrimonio)).

((La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.))

La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.

Struttura gerarchica per l'articolo 687 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO III - Delle successioni testamentarie
  4. Capo V - Dell’istituzione di erede e dei legati
  5. Sezione V - Della revocazione delle disposizioni testamentarie
  6. Art. 687
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