Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere

Art. 775 del Codice Civile


La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.

Struttura gerarchica per l'articolo 775 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO V - Delle donazioni
  4. Capo II - Della capacità di disporre e di ricevere per donazione
  5. Art. 775
SERVE LA CONSULENZA DEL NOTAIO?
richiedi il preventivo al notaio

Contatta il Notaio Gratis

Fai un PREVENTIVO

Scopri tutti i costi per stipulare l'atto

richiesta al notaio