ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 15140

Art. 780 del Codice Civile


AGGIORNAMENTO (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 239, comma 1) che "Dall'entrata in vigore della presente legge non può essere più pronunziata la nullità prevista dall'abrogato articolo 780 del codice civile rispetto agli atti anteriori."

Struttura gerarchica per l'articolo 780 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO V - Delle donazioni
  4. Capo II - Della capacità di disporre e di ricevere per donazione
  5. Art. 780
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