Donazione a nascituri

Art. 784 del Codice Civile


La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti.

L'accettazione della donazione a favore di nascituri benché non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321.

Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.

Struttura gerarchica per l'articolo 784 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO V - Delle donazioni
  4. Capo III - Della forma e degli effetti della donazione
  5. Art. 784
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