Riserva di disporre di cose determinate

Art. 790 del Codice Civile


Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.

Struttura gerarchica per l'articolo 790 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO SECONDO - Delle successioni
  3. TITOLO V - Delle donazioni
  4. Capo III - Della forma e degli effetti della donazione
  5. Art. 790
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