Cose suscettibili di occupazione

Art. 923 del Codice Civile


Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione.

Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.

Struttura gerarchica per l'articolo 923 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO II - Della proprietà
  4. Capo III - Dei modi di acquisto della proprietà
  5. Sezione I - Dell’occupazione e dell’invenzione
  6. Art. 923
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