Miglioramenti

Art. 985 del Codice Civile


L'usufruttuario ha diritto a un'indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa.

L'indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.

L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento dell'indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia.

Struttura gerarchica per l'articolo 985 del Codice Civile:
  1. Codice Civile
  2. LIBRO TERZO - Della proprietà
  3. TITOLO V - Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione
  4. Capo I - Dell’usufrutto
  5. Sezione II - Dei diritti nascenti dall’usufrutto
  6. Art. 985
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