Spese del giudizio

Art. 15 del Codice Tributario


1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. (1)

2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. (4) 2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile. (3) 2-ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti. (2) 2-quater. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito. (2) 2-quinquies. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili. (2) 2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. (2) [2-septies. Nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento. (2) (5)] 2-octies. Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.(2) 2-nonies. Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte. (6) (1) Comma modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera f), numero 1), del D. lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016. (2) Comma sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera f), numero 2) del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016. (3) Comma aggiunto dall’art. 12, comma 1, lettera b), del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, successivamente modificato dall’articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed infine sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera f), numero 2), del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156. (4) Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha sostituito gli originari commi 2 e 2-bis con gli attuali commi da 2 a 2-octies, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 156/201

5. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, a decorrere dal 4 gennaio 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 220/2023; a norma dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. n. 220/2023 tale disposizione si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024. (5) Comma abrogato dall'art. 2, comma 3, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, a decorrere dal 4 gennaio 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 220/2023; a norma dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. n. 220/2023 tale disposizione si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024. (6) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, a decorrere dal 4 gennaio 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 220/2023; a norma dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. n. 220/2023 tale disposizione si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024.

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