1. Competente per la revocazione è la stessa commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
2. A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall' art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile nonché del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.
3. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell'art. 53, comma 2. 3-bis. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 47 e 52, in quanto compatibili. (2) (1) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. dd), D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 156/201
5. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. dd), D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, a decorrere dal 4 gennaio 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 220/2023; a norma dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. n. 220/2023 tale disposizione si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024.
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