Poteri delle corti di giustizia tributaria

Art. 7 del Codice Tributario


1. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all' ente locale da ciascuna legge d'imposta (2).

2. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 , e successive modificazioni e integrazioni. [

3. È sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia. (3)]

4. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica. In deroga all'articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione. (4)

5. Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l' eventuale impugnazione nella diversa sede competente (5) . 5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati. (6) (1) L'art. 4, comma 1, lett. a, L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto che nel presente provvedimento le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrenti, siano sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado».
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 12-21 gennaio 2000, n. 18 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2000, n. 4, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione e, con sentenza 19-29 marzo 2007, n. 109 (Gazz. Uff. 4 aprile 2007, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
(3) Comma abrogato dall'art. 3-bis, comma 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.
(4) Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), L. 31 agosto 2022, n. 130; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 8, comma 3, della medesima L. n. 130/202

2. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, a decorrere dal 4 gennaio 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 220/2023; a norma dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. n. 220/2023 tale disposizione si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024.
(5) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 luglio 2001, n. 324 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, sollevata in riferimento all'art. 3 della Cost.
(6) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, L. 31 agosto 2022, n. 130.

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