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Acquisto casa con la clausola “vista e piaciuta”: a chi conviene?

Acquisto casa con clausola vista e piaciuta

Esiste la possibilità di effettuare l’acquisto di una casa con la clausola “vista e piaciuta”: cosa significa e a chi conviene? Vediamo insieme di cosa di tratta.

L’acquisto di una casa con la clausola “vista e piaciuta” è possibile, ma di cosa di tratta e a chi conviene? La clausola significa che l’acquirente acquista il bene, in questo caso un’abitazione, dopo averla vista e nelle condizioni in cui si trova.

In sintesi nel caso di acquisto di una casa con clausola “vista e piaciuta” l’acquirente accetta il rischio che il bene possa eventualmente presentare alcuni vizi. Ma per quale ragione chi acquista dovrebbe accettare questo rischio?

I vantaggi dell’acquisto casa con clausola “vista e piaciuta”

Di solito l’acquisto con di una casa con la clausola “vista e piaciuta” coincide con un prezzo più vantaggioso di quello di mercato. Tuttavia si tratta di una clausola vessatoria che prevede cioè un forte squilibrio a vantaggio dei venditori e per tanto deve  essere approvata in forma scritta e con doppia firma, per questo viene apposta dal Notaio all’atto della compravendita.

Chi acquista, abbiamo detto, accetta il rischio che il bene nelle precise condizioni in cui passa di proprietà abbia alcuni vizi anche non immediatamente riscontrabili per i quali non potrà rivalersi sul compratore.

La clausola vista e piaciuta è pienamente operativa per i vizi visibili, quelli cioè che l’acquirente può vedere e di cui si assume il rischio e l’onere e per i vizi occulti – non immediatamente visibili – ma di cui il venditore è a conoscenza e ha messo a parte l’acquirente.

Quali sono per esempio i vizi non immediatamente riscontrabile che il venditore conosce e comunica all’acquirente?

Si può trattare per esempio di un difetto di costruzione, una mancata coibentazione, un impianto non installato nel modo corretto, in sintesi un difetto che non è visibile ma che richiede un intervento di ristrutturazione. Potrebbe trattarsi di un tiraggio non soddisfacente della canna fumaria, o ancora potrebbero esservi problemi sulla strada che raggiunge la casa o nel giardino.

L’orientamento della giurisprudenza è di non concedere all’acquirente la garanzia né per vizi occulti né per vizi evidenti, ma ci sono anche sentenze che vanno nella direzione opposta.

È opportuno valutare attentamente l’apposizione della clausola vista e piaciuta anche alla luce di questa incertezza: la possibile diminuzione del prezzo d’acquisto potrebbe non essere conveniente.

Limiti di responsabilità dell’acquisto con clausola vista e piaciuta

L’acquisito di una casa con la clausola “vista e piaciuta” mette dunque “al sicuro” il venditore da qualunque possibile rivalsa da parte dell’acquirente? Naturalmente no. In fase di stipula dell’atto di compravendita il Notaio chiede al venditore se ci sono vizi che l’acquirente deve conoscere. Se il venditore asserisce di no si procede con la compravendita. Tuttavia nel caso i vizi risultassero tali per cui è impossibile che il venditore non ne fosse a conoscenza, la clausola decade e l’acquirente ha il diritto di procedere alla rivalsa. Quindi: se il venditore è in malafede la clausola non ha effetto, anche se non è semplice dimostrare la malafedee del venditore.

L’acquisto di casa con la clausola vista e piaciuta può incidere sul prezzo di vendita dell’immobile ma non prevede riduzioni nel sulle imposte previste per l’acquisto (imposte di registro, ipotecarie e catastali), né naturalmente sull’onorario del Notaio che procede all’applicazione della clausola sull’atto di compravendita.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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