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Adeguamento degli Enti del Terzo settore: cosa chiedere al Notaio

Organizzazioni no profit tenute ad adeguarsi al Codice del Terzo Settore: gli obblighi e le soluzioni da adottare

Perché ci si deve adeguare?

A partire dal 2017 è iniziata una riforma organica del Terzo Settore che ha coinvolto il Servizio civile, le imprese sociali e gli altri enti senza scopo di lucro come Associazioni di Promozione Sociale (APS), Organizzazioni di Volontariato (OdV), Società di Mutuo Soccorso (SOMS) ed ONLUS. È stato introdotto un nuovo codice, in modo da riunire in un unico documento tutte le norme regolatrici di tale ambito: il Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche indicato come CTS. In esso è previsto che le organizzazioni di qualsiasi tipo la cui attività non abbia fini lucrativi ma, solo o in prevalenza, scopi quali la promozione per il sociale, il volontariato o comunque scopi filantropici vengono riconosciuti come ETS – Enti del Terzo Settore. Tale riconoscimento avviene però solo se, oltre a perseguire i predetti scopi, questi enti siano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che spesso viene identificato con l’acronimo RUNTS. Tale Registro è stato istituito dal Codice del Terzo Settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e viene gestito da appositi uffici territorialmente competenti, individuati in ogni Regione e nelle Province autonome.

Tuttavia per effettuare l’iscrizione al RUNTS gli statuti degli enti non lucrativi devono possedere requisiti specifici individuati dal Decreto. La mancanza dei requisiti nello statuto determinerebbe il rifiuto all’iscrizione da parte dell’Ufficio competente e l’obbligo di modifica statutaria entro i sessanta giorni successivi al rigetto della richiesta, pena l’impossibilità di iscriversi. Per tale motivo il legislatore ha previsto una disciplina di favore per quelli che provvedano anticipatamente ad adeguare il proprio statuto alle previsioni del Codice del Terzo Settore. È quindi consigliabile giocare d’anticipo e rivolgersi ad un Notaio per attuare l’adeguamento e sfruttare il regime agevolato per l’approvazione.

Quali agevolazioni per l’adeguamento statutario?

Il Decreto n. 117 del 2017 ha previsto nelle sue disposizioni transitorie e di attuazione che entro un determinato termine si possano modificare gli statuti adottando le modalità semplificate e le maggioranze inferiori che sono previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, anziché quelle normalmente applicabili vigenti per l’assemblea straordinaria. Bisogna fare però attenzione poiché tale possibilità è prevista solo per quelle modifiche statutarie volte ad adeguare l’ente alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore ovvero per introdurre delle nuove clausole volte ad evitare che vi sia applicazione di disposizioni derogabili del CTS. Il termine entro cui poter usufruire delle agevolazioni previste, a seguito della proroga dovuta all’attuale emergenza sanitaria da Covid-19, è il 31 Marzo 2021.

Quindi in definitiva entro tale data per gli enti che svolgono, in via esclusiva o principale, attività con fini civici, solidaristici e di utilità sociale senza scopo di lucro sarebbe utile andare dal Notaio e così adempiere alle previsioni di legge per:

  • adeguare i propri statuti con le maggioranze inferiori e le procedure semplificate valide per le decisioni dell’assemblea ordinaria;
  • modificare lo statuto in ottemperanza alle norme inderogabili, per le quali è obbligatorio
  • eventualmente inserire apposite clausole statutarie di deroga al Codice del Terzo Settore, ove possibile, per le quali è consentito il regime decisorio agevolato.

Cosa succede se non mi adeguo?

Il mancato adeguamento dello statuto del proprio ente alle previsioni normative, previste per l’iscrizione al RUNTS entro il termine stabilito potrebbe comportare difficoltà future per l’iscrizione al Registro nazionale, poiché l’Ufficio competente territorialmente è tenuto a controllare il rispetto dei requisiti di iscrizione. Tuttavia, anche dopo il 31 Marzo 2021 si potrà provvedere alle dovute modifiche. La conseguenza di non adempiere per tempo a tale formalità consisterà quindi nella perdita del regime semplificato per l’adozione della delibera modificativa dello statuto, dovendo rispettare le procedure e le maggioranze che sono invece previste per le delibere da adottare in assemblea straordinaria.

È bene però precisare che per le ONLUS ci sarebbero ulteriori conseguenze. Difatti la disciplina ad esse relativa, ossia il D. Lgs n. 460/1997 decadrà con l’autorizzazione della Commissione Europea alle disposizioni fiscali contenute nel CTS (autorizzazione che ad oggi ancora non è avvenuta). Tale decadenza comporterebbe la perdita delle agevolazioni fiscali di cui fino a quel momento si saranno avvalse tali organizzazioni non lucrative, laddove non si iscrivessero al RUNTS con il rischio di dover devolvere ad altre organizzazioni tutto l’incremento di patrimonio conseguito grazie al regime fiscale agevolato.

Cosa chiedere al Notaio?

Premettendo che sarà il Notaio a dare tutte le informazioni necessarie al riguardo, potrebbe essere utile conoscere i principali requisiti richiesti per l’adeguamento statutario al Codice del Terzo Settore.

Le Organizzazioni di Volontariato dovrebbero richiedere di assumere la forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, poiché è divenuta la forma giuridica per loro obbligatoria. Esse dovrebbero chiedere di inserire all’interno della denominazione la dicitura Organizzazione di Volontariato o il suo acronimo OdV. Anche le Associazioni di Promozione Sociale sono obbligate ad avere forma associativa, riconosciuta oppure no, e ad indicare nella denominazione la locuzione Associazioni di Promozione Sociale o APS.

Inoltre risulterebbe conveniente provvedere già al momento della modifica statutaria, verbalizzata per atto pubblico, conferire ad un amministratore la delega per poter chiedere al Notaio di procedere a tutti i controlli successivi necessari, che sono richiesti dall’art. 22 e seguenti del Codice del Terzo Settore, e di provvedere al deposito presso il Registro nazionale RUNTS.

È quindi raccomandabile procedere per tempo ad informarsi presso un professionista sugli adempimenti che risultano necessari e potrebbe quindi essere utile avvalersi del servizio di contatto diretto con i Notai offerto dal questo sito. 

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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