Costituire una società tra professionisti: il ruolo del Notaio

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Che cos’è e come si fa per costituire una società tra professionisti, quali sono i vantaggi e quali sono i professionisti che possono costituire una società

Costituire una società tra professionisti significa dare forma a una società che si pone come oggetto una certa professione e che prevede la ripartizione di spese ed utili tra i soci.

Attenzione: non si tratta di una società di nuovo tipo con specifiche declinazioni, ma ogni volta che i professionisti decidono di costituire una società, devono scegliere se si stratta di S.r.l. o Spa (quindi società di capitali) o di altra tipologia (ad esempio società di persone).

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Quali sono i tipi societari da poter adottare?

Per costituire una società tra professionisti è possibile adottare uno dei modelli previsti dal titolo V e VI del V libro del Codice Civile e cioè tutti i tipi previsti dalla legge, come sopra anticipato. Si precisa che nel caso in cui si adotti un modello di società cooperativa non è possibile costituire una società con un numero inferiore a tre soci.

Naturalmente non è possibile ricorrere al modello della società a responsabilità limitata semplificata in quanto il legislatore prevede uno statuto definito e inderogabile che il notaio in sede di rogito notarile non può modificare e non può adattarsi allo scopo tipico della società tra professionisti.

I soci professionisti sceglieranno il modello più confacente alle proprie esigenze anche in relazione alle scelte che andranno intraprese in relazione all’amministrazione, al regime di responsabilità e alle conseguenze dal punto di vista fiscale.

È possibile costituire una società tra professionisti con un unico socio?

Con riferimento a tale problematica diversi sono stati gli orientamenti che si sono espressi. Secondo alcuni non sarebbe possibile in quanto verrebbe meno quello che è l’obiettivo principale del tipo societario, ossia di creare un fenomeno di associazione e di collaborazione tra più professionisti.  Ciò nonostante, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha ammesso tale possibilità, prevedendo che qualora rimanga un solo socio possa continuare la sua attività sociale. Naturalmente ciò vale solo per le società di capitali e non per le società di persone che necessariamente devono avere la pluralità dei soci.

Ma quali sono le figure che possono costituire una Società tra professionisti?

Sono i professionisti che dispongono di iscrizione ad un albo. Alcuni esempi: possono costituire una società tra professionisti ingegneri, avvocati, giornalisti, Notai, psicologi, geometri; non possono farlo organizzatori di eventi, antropologi, social media manager perché non hanno albi professionali specifici di riferimento.

Costituire una società tra professionisti

Quali caratteristiche devono avere i soci?

Con riferimento alla qualità dei soci è possibile ammettere alla società cittadini appartenenti a uno stato membro dell’Unione europea purché in possesso del titolo abilitante di studio, professionisti iscritti a ordini albi e collegi. Sono, inoltre, ammessi anche soggetti non professionisti solo per prestazioni di carattere tecnico o per uno scopo di investimento.

Costituire una società tra professionisti: i diversi tipi di soci

Abbiamo detto che possono costituire una società tra professionisti solo professionisti iscritti ad un albo, tuttavia, all’interno della compagine sociale possono esserci anche altri tipi di soci: i soci di capitale ed i prestatori d’opera. I primi conferiscono nella società beni mobili ed immobili, i secondi danno il loro contributo operativo. Quest’ultima opzione è però esclusa nel caso la società scelga come forma la Spa.

Perché però stia in piedi la scelta di costituire una società tra professionisti devono essere rispettate delle proporzioni: i professionisti devono rappresentare i due terzi della compagine sociale.

Qual è il vantaggio di costituire una società tra professionisti? In parte lo abbiamo accennato: la ripartizione dei costi e dei ricavi; inoltre spesso i professionisti che si associano hanno competenze tecniche relative ad ambiti di lavoro coerenti ma specifici, questo consente di offrire come società una gamma di servizi più ampi ai propri clienti. La “suddivisione” dei compiti può essere prevista anche nell’atto costitutivo.

Costituire una società tra professionisti: l’atto dal Notaio

Immaginiamo quindi che due o tre professionisti decidano di costituire una società tra loro. Quali sono le mosse da compiere?

La prima cosa dopo la decisione è individuare un Notaio di fiducia che possa occuparsi della stesura dell’atto.

Il Notaio indagherà la volontà dei convenuti sulla forma societaria più interessante per loro, valutando anche eventuali altre tipologie di soci che i costitutori vogliono coinvolgere, ricordano per esempio che in non tutte le forme sono previsti soci prestatori d’opera.

Il secondo passaggio sarà individuare la denominazione che dovrà includere la dicitura “Società tra professionisti”.

Sarà poi necessario individuare ed esplicitare l’oggetto sociale dell’attività che abbiamo detto deve coincidere con le capacità professionali dei soci. Questo consentirà di individuare anche l’albo di riferimento.

Essenziale definire la sede dell’attività e il capitale sociale. Quest’ultimo sarà uno degli elementi determinati nella scelta della tipologia di società, se per esempio si scegliesse la formula Spa non potrebbe essere inferiore 50mila euro.

Il Notaio, una volta che avrà rogato l’atto di costituzione della società tra professionisti, dovrà procedere all’iscrizione della società al Registro delle imprese e all’iscrizione presso l’ordine professionale che individua i professionisti.

Costituire una società tra professionisti non è un procedimento complesso in sé, ma una scelta che richiede di ponderare con attenzione la qualità dei soci inseriti, i capitali disponibili, la localizzazione della sede anche in relazione all’albo di appartenenza. Può essere utile individuare un Notaio di fiducia che accompagni i professionisti lungo tutto il percorso, dalla scelta della tipologia societaria alla registrazione nel registro delle imprese.

Qual è l’oggetto sociale?

Con riferimento all’analisi dell’oggetto sociale, è necessario che sia esclusivamente l’attività professionale dei soci. Possono essere aggiunte anche delle attività strumentali sempre finalizzate allo scopo primario della società.

Ciascuna attività, infatti, deve consentire il raggiungimento dello scopo principe della società senza tuttavia diventare un’attività principale. È possibile costituire anche delle società aventi uno scopo multidisciplinare in cui vengono indicate le varie discipline. In questo caso devono essere indicate tutte le attività che si intendono svolgere. Nel caso di società multidisciplinari deve indicarsi l’attività prevalente, principalmente per iscrivere la società nell’Albo di appartenenza.

La denominazione sociale o ragione sociale della società tra professionisti

Sia la denominazione sociale che la ragione sociale possono contenere un nome di fantasia, tecnica o contenere il nome di più associati. È necessario, inoltre, specificare che si tratti di una società tra professionisti, in particolare con lo scopo di renderlo noto ai terzi. L’indicazione di società tra professionisti non si sostituisce all’ ulteriore indicazione relativa al tipo sociale adottato (srl, spa, snc o sas).

Nel caso si tratti di una società tra professionisti multidisciplinare non è necessario indicare quale sia l’attività prevalente, basterà indicare solo le indicazioni sopra fornite.

Dove viene pubblicizzata la società per professionisti?

Per comprendere se si tratta di una società tra professionisti e soprattutto se si voglia assumere tale qualifica, è necessario rispettare il sistema pubblicitario imposto dalla legge.

In particolare la società, al di là del modello societario prescelto, sarà iscritta nel Registro delle Imprese in base al modello adottato: tale tipologia di pubblicità è obbligatoria e ne segue gli effetti generali tipici delle società.

Inoltre, sarà iscritta nel Registro delle Imprese anche nella sezione speciale: questo tipo di pubblicità serve principalmente a rendere noto il particolare tipo societario che si è costituito.

Infine è prescritta anche l’iscrizione nella sezione speciale degli albi e/o dei Registri tenuti presso gli ordini Professionali. Nel caso si tratti di una società multidisciplinare sarà iscritta presso l’ordine relativo alla attività individuata come prevalente nello statuto e/o nell’atto costitutivo.

L’esclusione del socio: una particolare caratteristica

Il legislatore è stato diretto ed esplicito nel precisare che i soci devono indicare nell’atto costitutivo con rogito notarile le modalità di esclusione dalla società, in particolare quando venga cancellato dal rispettivo Albo di appartenenza. Questo si presenta come un carattere distintivo rispetto agli altri tipi di società, in cui il legislatore non si esprime in termini perentori.

Per il notaio in sede di rogito notarile rappresenta un passaggio di estrema importanza, in ordine alla qualifica di tale società. Il problema si pone in particolare con le società per azioni in cui il legislatore non ammetterebbe la possibilità di inserire una clausola di esclusione a differenza, invece, delle società a responsabilità limitata. In tal caso il notaio dovrà ricorrere a dei meccanismi alternativi e rimettersi ai suoi consigli e alla sua consulenza è la soluzione migliore.

In ogni caso, al di là dei casi espressamente previsti dallo statuto introdotti dai soci, solo la radiazione dall’albo di appartenenza determinerebbe l’impossibilità alla partecipazione di una società tra professionisti. L’eventuale infrazione di regole disciplinari o di altre normative non comporterebbe l’esclusione automatica dalla società.

La polizza di assicurazione

Un altro elemento tipico delle società tra professionisti è la polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dei singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.

Il legislatore prevede che sia inserita una clausola statutaria, ma non precisa cosa accade nel caso di mancata stipula della polizza di assicurazione. Infatti il legislatore parla di obbligo di previsione statutaria ma non di obbligo di stipula. Pertanto sarà proprio l’ordine a cui si appartiene a controllare l’esistenza della polizza di assicurazione prima dell’iscrizione del relativo albo di appartenenza.

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