Tassazione ratifica, convalida, conferma e rettifica atti notarili
- Che cosa sono la ratifica, la convalida e la conferma
- Tassazione atto di rettifica, convalida e conferma
- Che cos’è l’atto di rettifica
- Tassazione atto di rettifica dal notaio
- Preventivo notarile per atti di ratifica, convalida e conferma
- Ratifica, convalida e conferma con corrispettivo
- Imposta di bollo e atti di ratifica, convalida e conferma
- Imposta di bollo e atto di rettifica
Che cosa sono la ratifica, la convalida e la conferma
Prima di analizzare la tassazione degli atti di ratifica, convalida e conferma, è opportuno comprendere il significato, nonché la funzione in modo tale da percepirne le differenze.
L’atto di ratifica ha la funzione di conferire efficacia al contratto posto in essere dal rappresentante senza poteri e ad indirizzare quell’efficacia verso la sfera giuridica del rappresentato. Tale negozio giuridico infatti non avrebbe altrimenti effetti né nei confronti del rappresentato, né del falso rappresentante. In altre parole si ha ratifica quando colui che ha conferito la procura ratifica l’operato non autorizzato compiuto dal procuratore.
Per convalida, invece, si intende l’atto unilaterale recettizio con cui la parte di un contratto, che ha diritto all’azione di annullamento, dichiara di non voler dar seguito all’azione di annullamento e di volersi appropriare degli effetti del negozio. Infine per atto di conferma si fa riferimento a un atto che consente di mantenere in vita un negozio che altrimenti non sarebbe sanabile, in quanto nullo. Vediamo come funziona la tassazione negli atti pubblici notarili e quali sono le differenze in presenza di corrispettivo.
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Tassazione atto di rettifica, convalida e conferma
Analizzando la tassazione degli atti di ratifica, convalida e conferma, tali atti sconteranno un’imposta fissa di 200 euro, salvo il caso di enunciazione, ossia salvo il caso in cui siano richiamati altri atti soggetti a registrazione, per i quali sia necessario registrarli, non essendo stati oggetto di registrazione in un momento precedente.
Qualora la conferma sia posta in essere decorsi cinque anni dall’atto, è precluso ogni potere di accertamento di valore da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ratifica, convalida e conferma con corrispettivo
Può accadere che per gli atti di ratifica, convalida e conferma sia previsto un corrispettivo. Per evitare e soprattutto contrastare il fenomeno dell’elusione di imposta, qualora sia previsto un corrispettivo a carico dell’acquirente, si applicherà l’aliquota propria dell’atto ratificato, convalidato o confermato.
Qualora il corrispettivo non sia contestuale all’atto di ratifica, convalida e conferma, e sia pertanto solo promesso, si applicherà la relativa imposta (da calcolarsi in base all’aliquota del 3%) solo se è maggiore di quella prevista per il trasferimento).
Nel caso in cui il corrispettivo sia dovuto dall’alienante non si applicherà l’imposta per il trasferimento, ma quella proporzionale della quietanza con aliquota dello 0,50%, qualora l’importo venga pagato o dell’assunzione dell’obbligazione con l’aliquota del 3% se è soltanto promesso.
Imposta di bollo e atti di ratifica, convalida e conferma
Analizzando invece la disciplina dell’imposta di bollo, essa si applicherà nella misura di euro 155 o euro 45, a seconda che l’atto che va a sanare si debba trascrivere o annotarsi nei Registri Immobiliari. Qualora si debba procedere in tal senso si dovrà pagare anche l’imposta ipotecaria per 200 euro e la tassa ipotecaria per 35 euro.
Che cos’è l’atto di rettifica
Diversamente da quanto sopra esplicato, l’atto di rettifica ha una funzione differente e prevede la sola partecipazione del notaio ai sensi dell'art. 59-bis della Legge notarile.
L’atto di rettifica è una certificazione proveniente dal notaio, in qualità di pubblico ufficiale, con cui si attesta l’esatta indicazione di un dato errato precedentemente fornito in sede di stipula.
Deve trattarsi di errori materiali, ovvero veri e propri lapsus e sviste che non vanno a incidere sul contenuto sostanziale dell’atto, mettendone in discussione la sua validità. L’atto che si va a rettificare è un atto valido, ma l’esigenza di rettificarlo è espressione della certezza dei rapporti giuridici che contorna la pubblicità degli atti notarili.
Tassazione atto di rettifica dal notaio
Con riferimento alla tassazione dell’atto di rettifica, è necessario distinguere se sia previsto o meno un corrispettivo, sia quest’ultimo sia solo promesso o se l’atto preveda assenza di corrispettivo.
Nei primi due casi si applicherà l’imposta proporzionale, con le rispettive aliquote dello 0,50% o del 3%. In assenza di corrispettivo, qualificandosi come atto non patrimoniale, l’atto sconterà l’imposta nella misura fissa di 200 euro. Qualora però la rettifica si riferisca ad un atto che rientri nell’art. 1 TPI TUR stipulato dal 1° gennaio 2014, si pagherà l’imposta di registro in misura fissa di euro 200 e l’imposta ipotecaria di euro 50 (oltre ai 50 euro di imposta catastale per il caso di voltura), con esenzione dell’imposta di bollo e della tassa ipotecaria.
Imposta di bollo e atto di rettifica
Per il pagamento dell’imposta di bollo, dovrà sostenersi tale spesa nella misura di euro 155 o 45, a seconda se l’atto di rettifica debba trascriversi o annotarsi nei Registri Immobiliari. in quest’ultimo caso dovranno pagarsi anche l’imposta ipotecaria per euro 200 e la tassa ipotecaria per euro 35, oltre alla tassa a ai diritti catastali, qualora fosse necessaria la voltura.
Preventivo notarile per atti di ratifica, convalida e conferma
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