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Vendita bene ereditario fatta da un minore

La vendita dal notaio da parte di un minore di un bene ereditario

Cosa accade al momento dell’apertura della successione?

Al momento dell’apertura della successione, ossia della morte della persona fisica, è necessario comprendere quale sia il suo patrimonio e come ne abbia eventualmente disposto mediante un testamento. Può accadere che abbia lasciato un testamento (pubblico, olografo, segreto, internazionale) o che la successione sia regolata dalle norme di legge, in assenza di atto di ultima volontà. Se chiamato all’eredità è un minore, è opportuno prendere in considerazione le giuste tutele che il legislatore offre agli incapaci.

Nel caso in cui il minore voglia disporre (vendere, scambiare etc.) di beni provenienti dalla successione, è necessario comprendere quali siano le autorizzazioni necessarie, in quanto l’atto potrebbe pregiudicare i creditori ereditari che dovranno soddisfare i loro crediti sui beni oggetto dell’asse ereditario. La sottrazione di alcuni beni di provenienza ereditaria, infatti, potrebbe provocare un danno nei confronti dei creditori.

Cosa si intende per bene ereditario

Per bene ereditario si intende un bene che è provenuto da una successione di un soggetto deceduto. Un soggetto defunto lascia il proprio patrimonio composto di beni che cadono in successione. Questi sono definiti ereditari.

Tuttavia, il legislatore in alcuni specifici casi, ha sentito l’esigenza di tutelare particolari soggetti prevedendo l’autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, in particolare da parte del tribunale del luogo di apertura della successione, ossia dell’ultimo domicilio del defunto.

Dall’art 747 in poi del codice di procedura civile, vi è un’attenta disciplina sul caso che tutela i creditori ereditari e i legatari, (ossia i beneficiari del testamento di precisi e particolari beni e diritti) che dovranno soddisfare le loro pretese sul patrimonio del defunto.

Il problema è comprendere quando la fase ereditaria può definirsi conclusa. Per i beni mobili il legislatore ha stabilito che cessano di essere ereditari, quando sono decorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettazione con il beneficio di inventario. (Si ricordi che gli incapaci, tra cui i minori sono obbligati ad accettare con beneficio di inventario)

Quanto agli altri beni (immobili, mobili registrati, titoli, diritti) non è possibile fare riferimento alla stessa norma e si ritiene che siano “eternamente” ereditari non quanto dovrà essere sempre presa in considerazione la tutela dei creditori ereditari.

Quali sono gli atti oltre la vendita che necessitano di autorizzazione?

La vendita non si presenta come l’unico atto e contratto che necessita dell’autorizzazione al minore da parte del Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto ai sensi dell’art. 747 del codice di procedura civile.

Esistono altri esempi che è possibile riscontrare nella prassi notarile. Tra questi emerge innanzi tutto la vendita di beni da parte del chiamato, ossia di colui che sia stato chiamato all’eredità ma che non abbia ancora accettato, non potendosi tali bene conservare o la cui conservazione comporta grave dispendio.

Altro caso in cui è necessaria l’autorizzazione è la vendita dei beni ereditari ad opera dell’esecutore testamentario. Un’ ulteriore possibilità potrebbe essere la vendita di beni ereditari per il pagamento dei debiti ereditari.

Insomma, tutte le volte in cui i beni sono ereditari e sussistono delle particolari circostanze, è necessario ricorrere preventivamente all’autorità giudiziaria.

È sempre necessaria l’autorizzazione?

L’autorizzazione non è necessaria se i beni ereditari perdona la loro natura come avviene in caso di accettazione pura e semplice del chiamato o per essere venuto meno la necessità di un curatore dell’eredità giacente, avendo provveduto il chiamato all’eredità ad accettare l’eredità, o per la cessazione da parte dell’esecutore testamentario delle sue funzioni. Tuttavia, è opportuno rimettersi all’operatore giudico, al fine di comprendere quando sia necessaria tale autorizzazione e quando no, non essendovi nella prassi notarile una norma che elenchi in maniera specifica gli atti che la necessitano ed essendovi molte interpretazioni.

 Se il minore riceve un bene per testamento è necessaria l’autorizzazione alla vendita?

Nel caso in cui un soggetto minore sia beneficiario di un legato, ossia di un’attribuzione a titolo particolare di un determinato bene per testamento, l’autorizzazione non è necessaria.

L’assegnazione di un bene mediante il testamento prevede l’acquisto automatico dello stesso. Non è necessario un espresso atto di accettazione, né è prevista un’accettazione tacita in caso di vendita dello stesso. Alla morte del defunto aperto il testamento i beni di cui il testatore ha disposto singolarmente entrano automaticamente nel patrimonio dei beneficiari, salvo un eventuale atto di rifiuto.

Per tali ragioni, rientrando nel patrimonio del minore senza necessità di un ulteriore atto di accettazione, avendo acquisito definitivamente la proprietà del bene, il soggetto minore è libero di disporne e il notaio non dovrà adire il tribunale del luogo di apertura della successione per richiedere un atto autorizzativo. Essendo però un soggetto incapace sarà ugualmente soggetto alle normali norme di tutela che prevedono in caso di atto dispositivo l’autorizzazione da parte del giudice tutelare.

È sufficiente l’autorizzazione del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione?

Essendo minori, quindi, incapaci ci si chiede se sia sufficiente la autorizzazione del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Questa autorizzazione tutela anche altri interessi, quali quelli dei creditori ereditari e dei legatari come sopra specificato. Pertanto, per evitare di pregiudicare i diritti del minore e per tutelare tutti gli interessi di categoria è necessario che per il minore sia richiesto anche il parere del giudice tutelare anche se non letteralmente previsto.

Il ruolo del notaio

Nei casi sopra esposti, le parti recatesi dal notaio, dovranno esporre la situazione familiare e la provenienza dei beni pervenuti per successione. In questo caso in presenza di figli minori e di atti dispositivi aventi ad oggetto beni ereditari dovrà essere richiesta l’autorizzazione al Tribunale delle successioni e sarà il notaio ad occuparsi di ciò, ai fini del compimento dell’atto.

Come si richiede e documenti necessari

Per l'autorizzazione a vendere beni di eredità accettate con beneficio di inventario, sono necessari:

- il ricorso al Giudice della successione e relativa nota iscrizione;

- il contributo unificato;

- la marca da bollo;

- la copia dell'accettazione con beneficio d'inventario;

- la copia dell'inventario;

- la copia della dichiarazione di successione;

- la perizia giurata in presenza di immobili.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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