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Come rendere la donazione non impugnabile

rendere la donazione non impugnabile

Rischi della donazione

Quando si conclude un atto di donazione di un immobile si deve essere ben consapevoli delle conseguenze che ciò comporta. L’esempio classico da tenere presente è quello del padre che dona la casa ad uno dei suoi figli, così facendo anticipa quella che sarà la sua successione e l’atto di donazione potrà essere impugnato dagli altri figli, esclusi dalla successione, che hanno diritto ad una quota che la legge riserva loro sulla successione ereditaria del padre, una volta che si sarà aperta.

Difatti, i figli sono eredi del genitore che ha effettuato la donazione e dopo la sua morte potranno impugnare l’atto che li ha visti esclusi dall’attribuzione di un bene facente parte del patrimonio del padre, in quanto ha leso le loro quote di legittima e dal momento dell’apertura della successione, in quanto esclusi e lesi, hanno dieci anni per impugnare l’atto donativo ed agire in giudizio per rende inefficace il trasferimento, avvalendosi della cosiddetta azione di riduzione; invece sono venti gli anni a disposizione dalla donazione per agire al fine di ottenere la restituzione del bene se il fratello che lo ha ricevuto in donazione lo ha nel frattempo venduto a terzi.

Quindi, ci appare chiaro che lo scenario che consegue ad una donazione senza tenere conto delle quote di legge è quello di cause e lungaggini processuali, ma esiste un modo per evitare tutto ciò affidandosi al notaio che ci consentirà di effettuare la donazione in tutta sicurezza ed al riparo da future impugnazioni.

Impugnare la donazione per renderla inefficace

Come abbiamo accennato prima, gli eredi lesi hanno dalla loro diversi rimedi per agire contro una donazione che sia stata fatta senza rispettare le quote che la legge gli riserva sulla successione ereditaria del soggetto donante ed il primo strumento è l’azione di riduzione, cioè dell’azione che spetta agli eredi del donante che hanno subito una lesione della quota di legittima spettante per legge, di modo che possano agire in giudizio entro dieci anni dal momento in cui si apre la successione del donante, con la conseguenza che, in caso di esito vittorioso dell’azione, la donazione sarà dichiarata inefficace.

Impugnare la donazione per ottenere la restituzione del bene donato

Il secondo rimedio offerto dalla legge a favore di chi ha subito una lesione della quota di legittima riguarda l’ipotesi in cui il soggetto che ha ricevuto il bene in donazione, quindi il cosiddetto donatario, o non lo restituisca spontaneamente, o abbia nel frattempo ceduto l’immobile a terzi, e gli eredi potranno esercitare l’azione di restituzione entro venti anni dall’apertura della successione per ottenere che il bene ritorni nel patrimonio ereditario.

Conoscere le quote di legittima per evitare l’impugnazione degli eredi

Un primo rimedio, per evitare che la donazione di un immobile venga impugnata dagli eredi, per lesione della legittima che gli spetta, è proprio quella di informarsi su quali siano le quote percentuali riservate agli eredi, che in questo caso sono definiti legittimari, in modo da predisporre in anticipo sia il tipo di donazione da effettuare che l’entità della stessa.

Volendo fare un esempio, se a fare la donazione a favore di uno solo dei figli ed avente ad oggetto un immobile dal valore di 350.000 euro è un impiegato, facente parte di una famiglia monoreddito, con tre figli, dove il bene donato costituisce la quasi totalità del patrimonio personale, quasi certamente l’atto donativo sarà lesivo dei diritti del coniuge e degli altri figli, diversamente, se lo stesso tipo di donazione viene fatta da una persona molto abbiente, il cui patrimonio è milionario, non è detto che la donazione sia lesiva e quindi passibile di futura impugnazione.

Quali sono le quote di legittima

La legge riserva a determinati soggetti una quota sul patrimonio del soggetto che viene a mancare, si tratta delle cosiddette quote di legittima e sono stabilite dal codice civile.

A beneficiare di tali quote sono il coniuge, i figli, ed in assenza dei figli, gli ascendenti del morto, e precisamente:

  • al coniuge spetta ½ del patrimonio ereditario in mancanza di figli; 1/3 del patrimonio ereditario in presenza di un figlio e ¼ del patrimonio ereditario in presenza di due o più figli.
  • all’unico figlio spetta ½ del patrimonio ereditario in mancanza di coniuge; 1/3 del patrimonio ereditario in presenza del coniuge; mentre se sono due o più figli gli spetta la metà del patrimonio ereditario, da dividersi tra loro in parti uguali in presenza del coniuge e i 2/3, sempre da dividersi in parti uguali, in mancanza del coniuge;
  • agli ascendenti, se manca la prole, 1/3 del patrimonio ereditario in mancanza di coniuge (art. 538, comma 1, c.c.) e ¼ del patrimonio ereditario in presenza del coniuge.

Far partecipare il coniuge e tutti i figli alla donazione come rimedio contro l'impugnazione

Un rimedio contro la futura impugnazione della donazione consiste nell’effettuare la donazione in favore di uno solo dei figli mettendone al corrente tutti i futuri eredi e nello specifico ci sono due possibilità.

La prima è quella di far partecipare all’atto tutti gli aventi diritto, effettuando la donazione dell’immobile in favore di tutti, per poi fare cedere agli altri la quota loro donata in favore del soggetto, futuro erede, a cui si vuole fare ottenere il bene; in questo modo la donazione non può più essere impugnata perché tutti gli eredi sono stati beneficiari dell’atto donativo e cedendo il bene prestano il loro consenso ad alienare quella quota di proprietà sul bene,c’è da dire che tale fattispecie comporta la necessità di stipulare oltre alla donazione un altro atto che è di compravendita, tra tutti i beneficiari della donazione.

Rinuncia all’opposizione alla donazione

Altra possibilità per evitare l’impugnazione è quella di far rinunciare all’opposizione della donazione i legittimari del donante mediante la stipula di un apposito atto pubblico di rinuncia, così facendo, non solo si mette in sicurezza la donazione, ma anche i futuri acquirenti del bene donato, infatti, con tale atto rinunziativo sarebbe eliminato definitivamente il potere di sospendere i termini per proporre l’azione di restituzione verso i terzi acquirenti del bene donato e decadrebbe il diritto di fare opposizione alla donazione, che, così facendo, sarebbe al sicuro da impugnazioni.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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