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Coniugi di diversa nazionalità: rapporti patrimoniali

Coniugi rapporti patrimoniali dal notaio

Matrimonio: il regime patrimoniale della famiglia

Il regime patrimoniale della famiglia è l’insieme delle regole poste dagli accordi dei coniugi o, in mancanza, dalle norme di legge che disciplinano la titolarità e l’amministrazione dei beni dei coniugi. Quando si stipula un contratto dal notaio, quest’ultimo è obbligato ad accertare il regime patrimoniale al quale sono soggetti i coniugi.

In particolare se i coniugi devono vendere un bene dal notaio, il notaio ha un obbligo professionale di chiedere se sono sposati in regime di comunione legale dei beni o in regime di separazione. Ciò naturalmente è importante, a fini della stipula notarile, per comprendere se dovranno presentarsi dal notaio entrambi i coniugi o solo uno di essi per trasferire con la vendita, con la donazione o, con qualsiasi altro contratto, un bene.

Comunione legale tra coniugi o uniti civili

Dal momento dell’entrata in vigore della Riforma del diritto di famiglia il regime patrimoniale legale della famiglia è la comunione legale. Ciò vuol dire che in caso di matrimonio, se i coniugi non operano una scelta diversa, automaticamente tutti gli acquisti dagli stessi effettuati durante il matrimonio, anche singolarmente, cadranno in comunione legale. Questo determina che qualora uno dei due coniugi volesse disporre del bene, ossia venderlo, permutarlo, donarlo, avrebbe bisogno necessariamente del consenso dell’altro coniuge. Si tratta di una caratteristica tipica della comunione legale che si differenzia dalla comunione ordinaria, in cui ciascun comproprietario può disporre liberamente della propria quota.

È necessario precisare che in qualsiasi momento i coniugi possono decidere di passare alla separazione dei beni recandosi dal notaio che riceverà l’atto pubblico di convenzione matrimoniale.

Separazione dei beni tra coniugi dal notaio

I coniugi potrebbero anche scegliere la separazione dei beni, sia al momento della celebrazione del matrimonio, sia in un momento successivo per atto pubblico notarile, qualora decidessero di non volere che i beni acquistati durante il matrimonio, cadano in comunione legale.

Prima della riforma del diritto di famiglia la separazione dei beni era il regime legale patrimoniale della famiglia e quindi, una volta convolati a nozze, salvo diversa volontà, i beni erano in separazione automaticamente. Con la separazione dei beni i beni acquistati sono di titolarità esclusiva di chi li acquista. Un eventuale atto in cui si decide di venderli non necessita quindi del consenso dell’altro coniuge.

Conviventi e regime patrimoniale

In Italia con la Legge Cirinnà è stata data l’opportunità, anche a coloro che stipulano un contratto di convivenza per atto pubblico dal notaio, di scegliere la comunione legale per regolare i rapporti patrimoniali. Naturalmente non si tratta di un regime automatico in assenza di scelta. Se le parti conviventi nulla decidono in merito, non andranno automaticamente come i coniugi e gli uniti civili in comunione legale dei beni.

Matrimonio con cittadini stranieri

Può accadere che un cittadino italiano si sposi con un cittadino straniero ma che sia regolarmente soggiornante in Italia. Con riferimento al regime patrimoniale della famiglia ci sono diverse norme a cui bisogna fare riferimento.

Per tutti coloro che si sono posati prima del 29 gennaio 2019, data in vigore dei regolamenti europei, i rapporti patrimoniali tra i coniugi e uniti civili sono disciplinati dalla legge n. 218 del 1995. Per tutti i matrimoni e le unioni civili celebrati dopo tale data, si applicano rispettivamente i regolamenti europei 1103 del 2016 e 1104 del 2016.

La possibilità di scegliere la legge che regola i rapporti patrimoniali

I coniugi o gli uniti civili possono decidere di regolare i loro rapporti patrimoniali operando una scelta della legge applicabile. Si parla nel gergo giuridico di professio iuris. È possibile scegliere la legge dello Stato di cui si è cittadini o la legge dello Stato in cui si è residenti attraverso una convenzione matrimoniale stipulata per atto pubblico dal notaio.

Assenza di scelta della legge da applicare ai coniugi di nazionalità diversa

In assenza di scelta della legge che regolerà i rapporti patrimoniali dei coniugi, la legge offre dei criteri alternativi e successivi per regolare i rapporti patrimoniali.

In particolare:

  • La legge dello stato di residenza abituale comune dopo la celebrazione del matrimonio,
  • In assenza, la legge dello stato di cittadinanza comune al momento del matrimonio,
  • In assenza, la legge dello Stato con cui i coniugi presentano il collegamento più stretto.

Comunione o separazione dei beni per gli uniti civili?

Per gli uniti civili, se sono entrambi cittadini italiani residenti in Italia, si applicano le stesse norme previste per i coniugi. Quindi, in caso di unione civile, salvo diversa scelta, il regime patrimoniale è la comunione legale. Anche gli uniti civili possono scegliere di derogare alla legge e prevedere la separazione dei beni. Nel caso in cui gli uniti civili siano di diversa nazionalità possono operare, come i coniugi, una scelta. L’assenza di una scelta proveniente dalle parti, comporterà l’applicazione della legge dello Stato di costituzione dell’unione.

Come fare la scelta della legge

Non ci sono delle formule ben precise con cui effettuare la scelta della legge applicabile contenute nei Regolamenti Europei.

Se i coniugi o gli uniti civili di nazionalità diversa hanno residenza abituale in Italia in Italia, dovranno recarsi dal notaio per scegliere la legge applicabile. Si tratta di una convenzione matrimoniale che viene ricevuta dal notaio alla presenza di due testimoni che devono avere i requisiti previsti dalla legge notarile. Il notaio provvederà ad annotare a margine dell’atto di matrimonio o del contratto dell’unione civile la scelta effettuata. Se invece la residenza abituale delle parti è da individuare in Stati membri diversi per ciascuno di loro e la legge di tali stati prevede dei requisiti di forma (ossia non l’atto pubblico notarile) l’accordo sarà valido solo se rispetta i requisiti di forma di uno dei due stati.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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