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Donare qualcosa che non è mio dal Notaio

Donare qualcosa non mio

La donazione di bene altrui dal Notaio

La donazione è il contratto con cui un soggetto, a titolo gratuito, si libera di un bene facente parte del proprio patrimonio per attribuirlo ad un altro soggetto, senza che quest’ultimo debba corrispondergli nulla.

Di norma la donazione ha ad oggetto un bene di proprietà del donante, ma ci si è a lungo chiesti se sia ammissibile donare qualcosa di cui non si è proprietari.

Un esempio può chiarire la questione, cioè l’ipotesi in cui un soggetto che ha più fratelli e ha ricevuto per successione ereditaria dal genitore una quota su tutto il patrimonio ereditario e di questo patrimonio fa parte un immobile che tale fratello ha intenzione di donare per intero al proprio figlio.

In tal caso il soggetto donante starebbe disponendo di un bene non suo in quanto non si è ancora addivenuti ad una divisione ed è al momento titolare solo di una quota ideale di quel bene. Analizziamo quali sono le soluzioni che sono offerte dal nostro ordinamento per realizzare un simile trasferimento.

La previsione della vendita di cosa altrui dal Notaio

È stata a lungo discussa la possibilità di ammettere la donazione di cosa altrui nel nostro ordinamento, in quanto, sebbene sia prevista una espressa norma in materia di vendita che consente ad un soggetto di trasferire a titolo oneroso un bene non suo, la cosiddetta vendita di cosa altrui, non esiste una simile disposizione in ambito donativo.

Difatti, l’art. 1478 del codice civile consente il trasferimento a titolo oneroso di un bene non di proprietà di chi sta effettuando la cessione purché il soggetto che effettua il trasferimento si obblighi a procurarne l’acquisto al soggetto compratore, il quale diventa proprietario del bene nel momento in cui il venditore acquista la proprietà da colui che ne era titolare al momento della stipula.

È quindi, ad esempio, ammissibile che un soggetto stipuli un atto di compravendita avente ad oggetto una casa non di sua proprietà che viene acquistata dal compratore, al quale il venditore, non proprietario del bene, dovrà procurare l’acquisto dall’attuale proprietario entro un determinato termine.

La donazione obbligatoria di bene altrui dal Notaio

La mancanza di un’espressa previsione normativa che ammetta la donazione di bene altrui ha determinato un’accesa discussione sull’ammissibilità di un simile contratto.

Secondo alcuni la donazione di cosa altrui sarebbe invalida, in quanto rientrerebbe nel divieto della donazione di cosa futura all’art. 771 c.c., che comprende non solo beni non ancora esistenti ma in generale tutti i beni non presenti nel patrimonio del donante, e quindi ricomprenderebbe sia i beni futuri, sia quelli altrui.

Secondo una diversa tesi, la donazione di cosa altrui sarebbe invece valida, ma inefficace fino a che il donante non abbia acquistato la proprietà della cosa dall’attuale proprietario, pertanto sarebbe riconducibile nell’ambito dei contratti ad effetti reali posticipati.

Un’ultima tesi, accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 15 marzo 2016 n. 5068, hanno ricondotto la donazione di bene altrui nell’ambito delle donazioni obbligatorie distinguendo così due forme di donazione: una dispositiva e l’altra obbligatoria.

Cosa deve contenere la donazione di bene altrui per essere valida?

Aderendo a tale ultima tesi e considerando la donazione di cosa altrui una donazione obbligatoria consistente nell’assunzione da parte del soggetto donante dell’obbligo di procurare al donatario il bene altrui, è necessario che il donante, mosso da spirito di liberalità nei confronti del donatario, effettui l’acquisto del bene oggetto di donazione, successivamente alla stessa.

La donazione di cosa altrui è dunque da considerarsi valida e con immediata efficacia obbligatoria nei confronti del donante, purché venga espressamente qualificata dal donante come una donazione obbligatoria, e ciò è rispettato facendo emergere dall’atto pubblico la piena consapevolezza dell’altruità del bene donato.

Nell’esempio innanzi fatta il fratello può acquistare le rimanente quote di comproprietà sull’immobile ricevuto per successione ereditaria dai fratelli o con un atto di compravendita o con un atto divisorio, in tal modo il bene verrà automaticamente trasferito al figlio per effetto della donazione.

Il ruolo del Notaio nella donazione obbligatoria

Come sin qui enunciato per far sì che il trasferimento a titolo di donazione di un bene che non è del donante in favore del donatario è necessario che sussistano alcune manifestazioni di volontà delle parti che devono essere riportate nel rogito notarile.

In primo luogo il soggetto che effettua la donazione del bene non di sua proprietà deve dichiarare che ciò che sta trasferendo non è di sua proprietà ma di un altro soggetto, facendo emergere chiaramente a chi spetti la titolarità dell’oggetto della donazione al momento in cui la stessa viene stipulata.

Il Notaio avrà cura di far comprendere al soggetto donante che trattandosi di una donazione obbligatoria deve obbligarsi a procurare l’acquisto al donatario, quindi a fare tutto quanto possibile per far acquistare la proprietà del bene al donatario.

Affinché il trasferimento del bene a titolo donativo avvenga in tutta sicurezza il donatario e cioè colui che riceve il bene deve accettare la donazione obbligatoria e tutto ciò che ne consegue, dunque l’obbligo assunto dal donante a procurare l’oggetto del contratto che attualmente è di proprietà di un altro.

La documentazione necessaria per donare un bene altrui

La donazione di bene altrui è una donazione obbligatoria dunque deve rispettare tutta la disciplina dettata dalla legge in ambito di atti donativi e bisogna procurare al Notaio tutta la documentazione opportuna quali ad esempio, nell’ipotesi di donazione avente ad oggetto una casa altrui, i dati identificativi del bene, i titoli di provenienza e i documenti di identità delle parti.

Quanto costa la donazione obbligatoria dal Notaio?

Trattandosi di un contratto di donazione esso comporta il pagamento di determinate spese il cui ammontare dipende da numerosi fattori tra cui il costo dell’atto notarile e il pagamento delle varie imposte, tra cui quella di donazione.

Queste ultime sono soggette ad un’aliquota che varia in base al rapporto di parentela che sussiste tra colui che dona e colui che riceve la donazione, pertanto può essere opportuno richiedere un preventivo gratuito al Notaio per definire il costo della donazione riferita al caso concreto.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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