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Notaio per pianificare e gestire il patrimonio familiare

Il passaggio generazionale e l’accantonamento dei risparmi familiari

Un’esigenza particolarmente sentita riguarda la gestione del proprio patrimonio, immobiliare e mobiliare, al fine di vincolarlo e destinarlo ai figli o alle generazioni future. Non importa quali siano le “dimensioni” del patrimonio: quel che conta è riuscire a renderlo attuale, cioè concreto, facendo in modo che non possa essere aggredito da terzi o creditori.

Quello che si chiedono i singoli membri di un nucleo familiare è in che modo agire per lasciare questi beni in eredità, o per cederli anche mediante atti diversi dal testamento. Stesso discorso vale per gli imprenditori attivi nel settore della dell'impresa familiare, che si preoccupano delle quote o delle partecipazioni intestate ai propri collaboratori.

Il Notaio può consigliare varie soluzioni, a seconda dello specifico scopo da raggiungere.

Gli atti a tutela del patrimonio familiare

I più diffusi strumenti di semplificazione e destinazione dei risparmi familiari sono il patto di famiglia e il fondo patrimoniale, entrambi volti ad accantonare beni per i bisogni della famiglia. Nel caso specifico del patto di famiglia, l’imprenditore titolare può gestire il passaggio generazionale della propria impresa trasferendo a uno o più discendenti l’azienda o le partecipazioni, evitando problemi relativi alla divisione dei beni in sede di eredità, purché tali cessioni siano di uguale entità.

Un altro strumento che sta avendo rapido accesso nel nostro ordinamento, nonostante sia di derivazione anglosassone, è il trust fiduciario, il cui scopo è quello di separare dal patrimonio di un soggetto (il disponente/settlor) alcuni beni per il raggiungimento di specifici interessi a favore di certi beneficiari o per altra finalità, attraverso la gestione affidata ad una terza persona (il trustee), il quale è colui che ha il compito di amministrare i beni che fanno parte del patrimonio separato ed in qualche modo ne è il responsabile diretto per quanto riguarda la gestione, anche se il titolare effettivo resta sempre il disponente.

Una forma meno conosciuta di gestione e amministrazione ad ampio raggio del patrimonio familiare è prevista nell’ambito della cosiddetta holding familiare: si tratta di una società costituita da membri di una famiglia e idonea a offrire un certo rendimento produttivo che sarà poi trasmesso ai propri eredi o ceduto in base a un altro atto. La holding familiare segue le stesse regole previste per le società, che si tratti di società di persone o di capitali. La pianificazione del tipo di società da “forgiare”, nonché dell’atto costitutivo da redigere, dipenderà dalle esigenze e dal numero dei soggetti coinvolti: per esempio, se la famiglia è composta da pochi membri, di cui solo una parte sono interessati alle dinamiche gestionali, la forma più idonea sembrerebbe quella della società in accomandita semplice o della società in nome collettivo. Al contrario, nel caso di famiglia numerosa e con un considerevole patrimonio, eventualmente anche da reinvestire, si potrebbe optare per la costituzione di una società per azioni, in questo modo avendo più possibilità di amministrare il patrimonio capitalizzato (cioè conferito come capitale sociale).

Chi sono i soggetti interessati?

Chiunque astrattamente può rivolgersi al Notaio e chiedere informazioni in merito agli istituti finalizzati a tutelare il patrimonio familiare e il passaggio generazionale. Ad oggi non solo i coniugi, ma anche i conviventi (che abbiano stipulato apposito accordo di convivenza) e i soggetti uniti civilmente possono accedere ai vari strumenti di cui si è detto, compatibilmente con le loro esigenze personali.

Mentre alcuni istituti, come il fondo patrimoniale, possono essere costituiti solo se i soggetti coinvolti sono sposati, altri, come il trust o il patto di famiglia, non prevedono particolari requisiti.

La forma degli atti e il ruolo del Notaio

La forma richiesta e più garantista rispetto agli interessi dei membri della famiglia e dei beneficiari è sicuramente l’atto pubblico notarile, in presenza (se richiesti dalla legge) di due testimoni. Nel caso del fondo patrimoniale, l’atto è stipulato con la presenza dei due coniugi e verrà annotato a margine dell’atto di matrimonio. Invece, se si tratta di patto di famiglia, devono intervenire, oltre ai coniugi, anche i beneficiari della disposizione, cioè coloro che avrebbero diritto a ereditare in caso di apertura della successione dopo la morte dell’imprenditore (de cuius).

Di fronte alle incertezze delle parti su quale istituto applicare nel caso concreto, il Notaio deve metterle al corrente delle conseguenze e degli effetti che si possono produrre: accanto agli effetti di segregazione/separazione del patrimonio vincolato da quello del titolare, lo scopo che si vuole raggiungere è quello di evitare - o almeno, cercare di evitare- che certi beni possano essere rivendicati da terzi soggetti, o che possa diminuire in modo rilevante la consistenza (per determinati motivi familiari o professionali che concretamente potrebbero incidere sul patrimonio familiare).

Non solo: l’effetto che è possibile produrre è anche quello di regolare in modo preciso la successione, senza che possano emergere disparità tra i figli o tra gli altri discendenti del soggetto disponente.

Il Notaio, inoltre, deve comunicare alle parti che i beni vincolati mediante istituti come il patto di famiglia, il trust o il fondo patrimoniale non sono totalmente al sicuro dalle pretese dei creditori: costoro, infatti, possono comunque proporre un’azione revocatoria ordinaria (ai sensi dell’art. 2901 c.c.) diretta a far dichiarare l’inefficacia di tutti gli atti di disposizione del patrimonio nei loro confronti; è altresì possibile, per questi creditori, proporre un’ulteriore azione, prevista dall’art. 2929 bis c.c., che avrà gli stessi effetti di smantellare gli atti di disposizione del patrimonio familiare, qualora sia dimostrato che il credito vantato sia sorto in base a un titolo legittimo e prima della costituzione di questi ultimi. Resta quindi di fondamentale importanza capire, al momento della costituzione del vincolo, se preesistono crediti o diritti di terzi soggetti che possono essere rivendicati successivamente, di fatto intaccando il patrimonio che si intende proteggere.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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