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Modalità e ruolo del Notaio nel trasferimento di quote nelle Srl

Modalità e ruolo del Notaio nel trasferimento di quote nelle Srl

Molti sono i casi in cui si verifica l’uscita dalla società di uno o più soci o, al contrario, l’ingresso di nuovi soci. Modalità e il ruolo del Notaio nel trasferimento di quote nelle Srl.

Prima di parlare nello specifico di quale sia il ruolo del Notaio nel trasferimento di quote nelle Srl, è necessario innanzitutto comprendere di che tipo di forma societaria si tratta. La prima distinzione quando si parla di società va infatti fatta tra società di persone e società di capitali. Nelle prime, come dice il nome stesso, il socio è visto come parte integrante della società stessa, tanto che ne partecipa anche con il proprio patrimonio personale, nel caso in cui ad esempio in cui la società non fosse in grado di soddisfare le obbligazioni assunte nei confronti di eventuali creditori. Si tratta ad esempio delle Snc (Società in Nome Collettivo) e delle Sas (Società in Accomandita Semplice). Diverso il discorso per le Società di Capitali, in cui la quota di partecipazione al capitale sociale si può di norma cedere liberamente: fanno parte di questo tipo di società, ad esempio, le SpA (Società per Azioni) e, appunto, le Srl (Società a Responsabilità Limitata). Per quanto riguarda le SpA, la girata azionaria annotata su un apposito certificato è sufficiente a determinare il trasferimento delle azioni: è infatti la forma assunta dalle società quotate in borsa, in cui le azioni vengono liberamente acquistate e vendute. Le Srl non hanno una forma di cessione delle quote così immediata: per il trasferimento delle quote nelle Srl è infatti previsto un apposito atto di cessione, e qui entra in gioco il ruolo del Notaio.

Dal Notaio per il trasferimento di quote nelle Srl

Abbiamo visto dunque che è necessario rivolgersi al Notaio per il trasferimento di quote nelle Srl: questi infatti predisporrà un apposito atto di cessione che viene scritto da chi vende le quote e da chi le compra (venditore e acquirente). Chi cede le quote può uscire del tutto dalla società, cedendo dunque tutto il proprio pacchetto di quote, oppure rimanervi, se ne vende solo una parte. Seppure sono Società di Capitali, le Srl sono spesso società che si basano sulla stretta collaborazione dei soci, che lavorano attivamente all’interno della società stessa e ne guidano l’andamento personalmente giorno dopo giorno: ecco perché di norma gli statuti delle Srl fanno sì che la cessione delle quote da parte di un socio non sia completamente libera, ma prevedono al contrario vincoli e clausole volti proprio a proteggere i soci rimanenti.

Come può essere trasferita la quota di srl

La quota di srl può essere trasferita sia per atto tra vivi, ossia tramite un contratto di donazione, di vendita, di permuta etc. sia mortis causa, ossia mediante un testamento, atto di ultima volontà. Non è necessario che sia un testamento pubblico dal notaio, ma vale qualsiasi tipo di testamento, anche olografo, segreto ed internazionale. Può accadere che però vi siano dei limiti nella circolazione delle quote che possono essere sia imposti dalla legge, sia dai soci stessi mediante l’inserimento nello statuto di apposite clausole statutarie.

Limitazioni alla circolazione delle quote di srl

Nello statuto è possibile inserire delle clausole che possano limitare la circolazione delle partecipazioni sociali. Nel momento in cui vengono introdotte non è necessario che vi sia l’unanimità dei consensi dei soci, ma sono sufficienti le maggioranze previste per lo statuto. Ciò deriva dal fatto che con la riforma del diritto societario è tramontato il principio di unanimità e attualmente vige il principio maggioritario.

Clausola di prelazione

La prima delle clausole che di norma vengono inserite negli statuti delle Srl è la clausola del diritto di prelazione da parte dei soci rimanenti.

In altre parole, se uno o più dei soci desiderano uscire dalla società, il socio o i soci rimanenti hanno il diritto di avere la precedenza nell’acquisto delle sue quote. Questo per evitare che in società entrino nuovi soci non graditi o comunque senza il consenso dei soci superstiti: questi, comprando le quote del socio uscente, possono infatti scongiurare questa eventualità. Una volta raggiunto l’accordo tra i soci – magari anche con l’aiuto della consulenza di un Notaio – questi provvederà alla stesura dell’atto di cessione delle quote.

Clausola di intrasferibilità

Nell’ottica del diritto societario nessun socio può essere costretto a rimanere come socio all’interno di una compagine sociale. Lo statuto può prevedere l’assoluta intrasferibilità della quota, ma la legge concede a tutti i soci il diritto di recedere, ossia di abbandonare la società, con conseguente diritto al rimborso della partecipazione sociale.

Clausola di mero gradimento

È possibile che i soci per evitare l’ingresso nella compagine sociale di persone che non siano gradite stabiliscano che il loro ingresso debba essere sottoposto prima a un giudizio di determinati soggetti. Solitamente si rimette il giudizio all’organo amministrativo che non deve necessariamente motivare la scelta adottata essendo del tutto discrezionale.

Come si calcola il valore di una quota di srl

Per comprendere il valore di una quota di una srl è opportuno procedere ad una valutazione economica della società nel suo complesso. In questi casi si è soliti rivolgersi ad un tecnico del settore quale può essere un commercialista o un revisore legale che attraverso degli specifici procedimenti può comunicare il valore della società e conseguentemente della quota. I metodi di calcolo possono essere diversi tra loro.

Metodi per calcolare il valore della quota

Per calcolare il valore della quota esistono diversi metodi. Il primo è il cosiddetto metodo patrimoniale che consiste in una valutazione che viene fatta sul patrimonio della società. Altro metodo potrebbe essere quello reddituale o anche finanziario. Anche in questi casi si consiglia di affidarsi a tecnici del settore per comprendere quale sia il metodo più consono al caso concreto per evitare che successivamente vi siano degli accertamenti da parte dell’Agenzia delle entrate.

Quando ha effetto il trasferimento della partecipazione sociale per la società?

Nelle srl il trasferimento delle partecipazioni sociali ha effetto di fronte alla società dal momento in cui viene depositato l’atto di cessione nel Registro delle Imprese. Si tratta di una regola di notevole importanza imposta dal codice civile.

Ciò determina che se il titolare della quota abbia trasferito la medesima quota a due soggetti differenti in momenti diversi prevale il trasferimento che per primo ottiene l’iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese.

Cosa accade se il socio che cede la quota di srl è titolare di un diritto particolare

Il socio titolare di una quota di srl può essere titolare anche di un diritto particolare. Nelle società a responsabilità limitata, infatti, i soci possono decidere di attribuire ad alcuni di essi dei diritti particolari di natura amministrativa o sugli utili, favorendoli in determinate situazioni. La cessione di quota non determina il passaggio di questi diritti in quanto attengono alla persona del socio e sono strettamente collegati ad essa. Naturalmente ciò non toglie che nello statuto vi sia una clausola che preveda anche il trasferimento dei diritti particolari.

Cessione parziale di quota srl e diritti particolari

Può accadere che il socio decida di non cedere l’intera partecipazione sociale della srl, ma solo parte di essa. In questo caso ci si chiede se il diritto particolare rimanga in capo al socio che cede o sia trasferito al socio che compra la quota. La teoria prevalente ritiene che il diritto particolare rimanga in capo al socio cedente, in quanto il diritto particolare è collegato alla persona del socio e non alla titolarità della quota sociale della srl.

Il ruolo del Notaio nel trasferimento di quote nelle Srl

Vediamo dunque più da vicino il ruolo del Notaio nel trasferimento di quote nelle Srl: quali sono i suoi compiti? Prima e più importante cosa: sarà il Notaio ad autenticare l’atto di cessione delle quote, registrando poi l’atto presso il Registro delle Imprese, verificando che l’identità dei soggetti coinvolti sia chiara oltre ogni dubbio così come gli accordi intercorsi. Si tratta di un passaggio particolarmente importante: anche se può sembrare una mera formalità burocratica, in realtà l’effettivo passaggio delle quote societarie si ha proprio nel momento in cui l’atto viene registrato, non quando viene sottoscritto: in caso vi fossero più atti tra loro contrastanti, a far fede sarà il primo ad essere stato registrato.

Cosa controlla il notaio nella cessione di quota di srl

Un’altra importantissima verifica a capo al Notaio in caso di trasferimento di quote nelle Srl è il fatto che la quota ceduta non sia gravata da formalità pregiudizievoli: in altre parole, per poter cedere delle quote è necessario verificare che tali quote possano essere davvero liberamente cedute. Per lo stesso motivo il Notaio si accerterà anche che vengano rispettate le clausole previste dallo specifico statuto, ivi compresa ad esempio la clausola di prelazione di cui abbiamo parlato poco sopra. È questa una tutela sia nei confronti dei soci – sia quello uscente sia quelli rimanenti – sia, soprattutto, nel caso dell’acquirente. Le informazioni riportate nel presente articolo riguardo il ruolo del Notaio nel trasferimento di quote nelle Srl sono generiche e non possono in alcun modo sostituire la consulenza specializzata di un Notaio, così come quanto riportato può subire variazioni in caso di modifiche delle leggi che regolano tali argomenti: per questo il nostro consiglio è quello di rivolgersi sempre a un Notaio per ottenere informazioni aggiornate, affidabili, competenti e adeguate al vostro caso specifico.

Chi partecipa all’atto di cessione di quota dal notaio

A differenza delle società di persone in cui tutti i soci devono prestare il consenso alla cessione della partecipazione sociale, nelle società di capitali e in particolare nel caso specifico nelle srl, non è necessaria la partecipazione di tutti i soci della compagine sociale. È sufficiente infatti che solo il titolare della partecipazione sociale si rechi dal notaio insieme alla persona o società che intende comprare la quota di srl.

Preliminare di cessione di quota di srl

Le parti possono anche decidere di stipulare un contratto preliminare di cessione di quota. in questo caso si obbligano reciprocamente a stipulare in un secondo momento, entro un determinato termine, il trasferimento della quota sociale. Si tratta di un’usanza diffusa nella prassi quando le parti sono intenzionate ad addivenire all’accordo, ma intendono prendersi ancora del tempo prima del trasferimento definitivo.

Vendita con riservato dominio della quota

Anche per la cessione della quota di srl è possibile che le parti stabiliscano che il pagamento del corrispettivo avvenga dilazionato nel tempo. In questo caso non tutta la somma di denaro viene corrisposta davanti al notaio immediatamente, ma viene dilazionata nel tempo. Solo alla scadenza dell’ultima rata con il contestuale pagamento il cessionario potrà definirsi proprietario della quota di srl.

Quanto costa la cessione di quota di srl dal notaio

Per la cessione della quota di srl dal notaio ci sono diverse spese da affrontare come l’imposta di registro, il bollo all’agenzia delle Entrate e i bolli e diritti amministrativi alla camera di commercio. Naturalmente bisognerà tenere in considerazione anche l’onorario notarile. Rivolgersi sempre a un notaio per un preventivo è la soluzione più saggia.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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