Come favorire un solo socio in una srl dal notaio

Il coinvolgimento dei soci nelle attività sociali

Come favorire un solo socio in una srl dal notaioSpesso nelle dinamiche sociali non tutti i soci hanno il medesimo peso all’interno di una società. In particolare può accadere che alcuni soci siano più coinvolti in determinati settori, come l’amministrazione, o siano più proficui in alcuni campi. In questo caso il legislatore offre la possibilità, nelle società a responsabilità limitata, di favorire solo alcuni soci, individuati espressamente con l’attribuzione di particolari diritti.

La società a responsabilità limitata: cenni generali

La società a responsabilità limitata rientra nella categoria delle società di capitali. In questo tipo di società i soci rispondono delle obbligazioni sociali solo nei limiti della propria partecipazione sociale. Si differenziano, quindi, dalle società di persone in cui i soci sono illimitatamente responsabili, ossia rispondono anche con il proprio patrimonio personale.

Favorire un singolo socio

La società a responsabilità limitata si avvicina, come tipologia, anche alle società di persone in cui particolarmente importante è la centralità della persona del socio. A tal proposito è possibile attribuire in favore dello stesso un particolare diritto. Analizziamo in cosa consiste e a quale settore attiene.

Le modalità per favorire un singolo socio

I diritti particolari possono essere attribuiti a singoli soci solo se è prevista un’apposita previsione nell’atto costitutivo. Nel caso in cui al momento della stipula per atto pubblico dell’atto costitutivo, non sia inserita una clausola che lo consenta, è possibile inserirla nel corso dell’attività sociale.

Infatti, i soci possono decidere di inserire una previsione di tale genere mediante una modifica dello statuto, con iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.

Come viene introdotta la possibilità di prevedere diritti particolari

È possibile inserire nel corso dell’attività sociale una clausola che consenta la previsione di particolari diritti in favore di determinati soci. Per poter introdurre questa clausola è necessario il consenso unanime di tutti i soci, salvo diversa previsione.  Stesso discorso può farsi anche per la modifica di tali diritti particolari o per la loro soppressione.

I diritti particolari

Quando si parla di diritto particolare si intende un diritto, che non necessariamente consiste in un vantaggio o in un privilegio che viene attribuito. L’ art.2468 del codice civile sebbene faccia riferimento ai soli diritti patrimoniali e amministrativi, non deve interpretarsi in maniera rigida, ma può attenere anche ad altre sfere dell’attività sociale, come di seguito precisato.

Come individuare i soggetti a cui attribuire i diritti particolari

I beneficiari dei diritti particolari devono essere soci e devono essere individuati nominativamente: non possono essere attribuiti a coloro che non siano più soci o a coloro che devono ancora diventarlo.

È inoltre ammissibile un’individuazione anche per categorie di appartenenza: si pensi al caso in cui un determinato diritto venga attribuito per delle caratteristiche personali (ad esempio il possesso di qualifiche professionali o l’anzianità) oppure vengano assegnati diritti particolari ai soci che abbiano una determinata percentuale del capitale sociale.

I diritti di natura patrimoniale

Quando si parla di particolari diritti di natura patrimoniale, si fa riferimento ai diritti che attengono alla distribuzione degli utili.

Quando la società svolge le sue attività e ottiene dei risultati economici, ciascun socio ha diritto all’utile rispetto a quei risultati raggiunti. Al termine dell’esercizio sociale gli utili vengono solitamente divisi in base alle partecipazioni sociali, a meno che lo statuto non preveda una diversa disposizione.

L’assemblea delibera come saranno distribuiti gli utili davanti al notaio con atto pubblico. Può accadere che siano attribuiti ai soci dei diritti particolari sugli utili come adempio un diritto in misura maggiorata rispetto agli altri, un diritto più che proporzionale rispetto alla partecipazione sociale, un diritto agli utili in misura fissa, il diritto di compiere specifici atti gestionali, il diritto di veto su determinate decisioni etc.

I diritti di natura amministrativa

Quando si parla di diritti di natura amministrativa si fa riferimento ai diritti che attengono all’organizzazione della società e alla sua struttura. Tra questi rientrano ad esempio il diritto di nominare uno o più amministratori, oppure il diritto di stabilire la rosa enro ui l’assemblea dovrà scegliere gli amministratori etc.

Altre tipologie di diritti

Sebbene l’art. 2468 del codice parli solo di diritti amministrativi e di diritti agli utili, è opportuno precisare che si tratta di un’elencazione non tassativa. In altre parole, i soci potrebbero anche decidere di attribuire dei diritti particolari diversi da quelli di natura amministrativa e patrimoniale come ad esempio il particolare diritto per cui la quota del singolo socio è soggetta a limiti della circolazione, mentre la circolazione delle altre quote è invariata, o il particolare diritto che sia riconosciuto un diritto di recesso statutario etc.

Qual è la sorte del diritto particolare in caso di cessione della partecipazione sociale?

Può accadere che nel corso dell’attività sociale si voglia donare o vendere la propria partecipazione sociale per la ragioni più disparate, ad esempio non si è più interessati a proseguire l’attività sociale, o si ha la necessità di ottenere liquidità etc.

In questo caso ci si chiede quale sia la sorte del diritto particolare di titolarità del socio che intende vendere la propria quota. Come sopra accennato il diritto particolare è nominativo, attiene alla specifica persona del socio. Pertanto si ritiene che nel caso in cui la partecipazione sociale sia oggetto di trasferimento, non sarà trasferito anche il diritto particolare che invece si estingue.

Ciò non toglie che chi trasferisce e chi acquista possano stabilire delle condizioni differenti, ossia possano prevedere che il diritto particolare sia trasferito insieme alla partecipazione sociale, solo se ciò risulta consentito dall’atto costitutivo.

Il trasferimento parziale della partecipazione sociale

Può anche accadere che non sia trasferita l’intera partecipazione sociale, ma solo una parte di essa. In assenza di specifiche indicazioni nell’atto costitutivo, non vi sarà alcun trasferimento del diritto particolare, ma quest’ultimo rimarrà per l’intero in capo al socio che trasferisce parte della sua quota.

Condividi questo articolo

Condividi questo articolo

Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
richiesta preventivo notaio online
Potrebbe interessarti:
richiesta al notaio