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Preliminare di donazione dal Notaio

Preliminare di donazione dal Notaio

La donazione

La donazione è il contratto in virtù del quale un soggetto decide di regalare un bene ad un altro, per fare ciò è necessario che sussistano sia la volontà di colui che intende liberarsi del bene, detto donante, che di colui che riceve a titolo gratuito l’oggetto della donazione, meglio definito donatario.

È, inoltre, necessario, secondo quanto disposto dalla legge, che alla stipula dinanzi al Notaio siano presenti anche due testimoni se oggetto della donazione sono beni immobili o beni di non modico valore.

Si considerano appartenere a tale ultima categoria tutte le donazioni che comportano un considerevole impoverimento del donante e un arricchimento del donatario tenuto conto delle condizioni economiche delle suddette parti, ad esempio, è una donazione di non modico valore quella con cui un impiegato dona un immobile di 300.000 euro al figlio studente.

Il contratto preliminare di donazione

Se intenzione di un soggetto è quella di impegnarsi a donare in futuro un determinato bene in favore di un dato soggetto, sta a significare che vorrebbe concludere un contratto preliminare di donazione, cioè un atto in cui si esprime la reciproca volontà delle parti a stipulare un atto definitivo di donazione.

Questo significa che gli effetti del trasferimento a titolo gratuito non si produrrebbero al momento della stipula del preliminare ma solo al definitivo e ciò che discenderebbe dalla promessa di donazione sarebbe l’impegno del donante a donare e del donatario a beneficiare della futura donazione e di quello che sarebbe il suo oggetto, così come accade con il contratto preliminare di compravendita quando un soggetto si impegna a vendere in futuro ed entro un dato termine un bene ad un'altra persona.

Tale preliminare di donazione avrebbe come conseguenza l’inevitabile vincolo del donante ad effettuare la donazione del bene nel termine stabilito e proprio tale imposizione che si determinerebbe a carico del soggetto donante ha determinato perplessità sull’ammissibilità del contratto preliminare di donazione.

Il preliminare di donazione secondo l’opinione della giurisprudenza

La Cassazione in una recente sentenza (e precisamente la sentenza n. 14262 dell’8 giugno 2017) ha sancito che la promessa di donazione non deve ritenersi valida, in quanto si tratta di un atto di liberalità che necessita di una volontà attuale del donante che non può essere rimandata ad un momento futuro.

Secondo la Suprema Corte stipulare un preliminare di donazione e quindi un compromesso con cui un soggetto si impegna entro un dato termine a donare un immobile a qualcun’altro deve considerarsi nullo e privo di effetti giuridici.

Ne consegue che, qualora venga redatto un contratto che vincola a stipulare in futuro la donazione, il donante non sarà obbligato a consegnare la cosa e resterà libero di ripensarci, diversamente da quello che accade quando si stipula una donazione che ha, invece, una portata irrevocabile.

Quindi, la donazione non può essere imposta fino a quando il contratto di donazione non viene concluso dalle parti e si verifica il trasferimento a titolo gratuito, questo determina che una pattuizione avente effetti obbligatori in relazione alla futura stipula di un atto di donazione costituisce un'operazione giuridicamente inammissibile caratterizzata da nullità insanabile.

Mancanza della spontaneità nel preliminare di donazione

Una delle più importanti caratteristiche della donazione è la spontaneità trattandosi dell’atto di generosità per eccellenza nel nostro ordinamento, e proprio per tale motivo non ammette alcun tipo di imposizione.

Il soggetto donante, come si evince da quanto detto, non può impegnarsi a stipulare in futuro una donazione, perché si tratterebbe di un obbligo,che anche se parte dallo stesso donante che se ne fa carico in precedenza, risulta essere incompatibile con lo spirito della donazione che è spontaneo.

La promessa di donazione o più precisamente il preliminare di donazione con cui, ad esempio, un padre si impegna a donare in futuro al proprio figlio la casa, non è valido e non ha alcun valore vincolante perché comporterebbe un’imposizione allo spirito di generosità e altruismo.

Cosa succede se la promessa di donazione non viene rispettata?

Come abbiamo sin qui detto, la promessa di donazione è nulla, perché o si dona nell’immediatezza con un contratto di donazione ad effetti immediati o qualsiasi altro tipo di accordo non ha valore per legge.

Questo perché, secondo la giurisprudenza, l’atto pubblico con cui una persona si impegna a donare, sia pure dopo poco tempo, un bene, sia esso mobile o immobile, non produce effetti giuridici ed è ben possibile che il donante decida in seguito di non effettuare più in concreto il trasferimento del bene per spirito di liberalità.

La mancanza di effetti giuridici del preliminare di donazione si traduce nella impossibilità di richiedere, nel caso in cui non venga mantenuto, il risarcimento del danno per aver fatto confidare il futuro beneficiario della donazione e quindi il futuro donatario sulla futura utilità che, invece, non ha più ricevuto.

Ciò significa che, in caso di revoca del consenso da parte del soggetto che si è impegnato a donare, il futuro donatario non avrà alcun titolo o strumento a disposizione per poter vantare dei diritti e pretendere il trasferimento del bene.

Come rendere valido il contratto preliminare di donazione dal Notaio?

Alla luce di quanto detto un contratto preliminare di donazione è nullo e quindi non valido, ma esiste il modo per fare produrre alla donazione effetti non immediati ma futuri? , ciò è possibile stipulando un atto di donazione apponendo allo stesso una condizione. Attraverso tale clausola è possibile posticipare la validità della donazione, decidendo di subordinare l’efficacia o la perdita di efficacia della donazione ad un evento lecito futuro ed incerto.

La condizione può essere di due tipi, sospensiva, se la donazione non produce effetti finché non si verifica il determinato evento, oppure risolutiva, se gli effetti dell’atto donativo si producono immediatamente ma si interrompono al verificarsi dell’evento dedotto in condizione.

Tendenzialmente, la promessa di donazione è nulla ma è possibile superare l’ostacolo dell’invalidità stipulando direttamente l’atto di donazione apponendo ad essa una clausola con una condizione sospensiva, che produrrà lo stesso effetto del preliminare ma attraverso un atto valido.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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