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L’amministrazione di sostegno

È indubbio che il ruolo dell’amministratore di sostegno non possa essere svolto da tutti; ed allora perché non scegliere il proprio per quando sarà necessario?

L'istituto dell’amministrazione di sostegno è stato recentemente introdotto all’interno del Codice Civile , con Legge 6/2004. La finalità dell'istituto è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità d'agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

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Caratteristiche dell’amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno è innanzitutto un provvedimento di volontaria giurisdizione. Ciò significa che l’istituto è di competenza del giudice - nello specifico del Giudice Tutelare - ma che esso non si pronuncia per dirimere un conflitto.

L’amministrazione di sostegno è, poi, caratterizzata dalla funzione di assistenza da parte di un soggetto in favore di un altro soggetto beneficiario.

Per assistenza si intende un compito di affiancamento e sostegno. Il soggetto infermo viene aiutato a svolgere attività che non sarebbe in grado di svolgere utilmente da solo, come l’incasso della pensione, i movimenti bancari, la spesa ed altre attività similari. Ma l’amministrazione di sostegno è, anche, un istituto flessibile: non tutti i beneficiari necessitano dello stesso grado di assistenza, non tutte le infermità sono debilitanti allo stesso modo.

L’amministrazione di sostegno è, quindi, un istituto che è possibile “cucire” su misura sulla persona del beneficiario. Infatti, con l’amministrazione di sostegno si può anche prevedere che l’amministratore sostituisca il beneficiario, quale rappresentante legale, nel compimento di diversi atti giuridici, come la vendita di immobili per finalità liquidative.

atto notarile per scegliere da soli il proprio amministratore di sostegno

Presupposti per la nomina dell’amministratore di sostegno

Il presupposto per la nomina è indicato dall'art. 404 del Codice Civile . La legge prevede che una persona possa essere assistita da un amministratore di sostegno per effetto di una infermità, ovvero a causa di una menomazione fisica o psichica, che rendano la persona incapace a provvedere a tutti o solo alcuni dei propri interessi.

Quindi, l’amministrazione di sostegno si configura come strumento di tutela alternativo all’interdizione ed inabilitazione, i quali non sono più gli unici rimedi giuridici per le incapacità permanenti.

A chi compete la nomina dell’amministratore di sostegno

La nomina dell’amministratore di sostegno compete al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio dell’interessato.

La richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno è fatta a mezzo di un ricorso che può essere presentato dal beneficiario stesso, da un parente di questo oppure dai servizi sanitari o sociali che sono direttamente impegnati nell’assistenza e nella cura del soggetto da tutelare.

Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assunzione di un professionista abilitato, potendo essere presentato personalmente da uno dei soggetti di cui sopra, ma l’affidamento ad un professionista è sempre consigliato.

Chi viene nominato amministratore di sostegno.

Nella maggior parte dei casi, viene nominato amministratore di sostegno uno dei parenti che presenta il ricorso. Ciò in quanto il giudice preferisce nominare, in aderenza all’interpretazione sistematica della disciplina del Codice Civile , una persona fisicamente e affettivamente vicina al soggetto debole. Una persona, insomma, che abbia a che fare con il soggetto bisognoso di tutela.

Con la Legge Cirinnà, che ha ad oggetto la disciplina delle unioni civili e delle convivenze registrate, il Legislatore sembrerebbe aver previsto che anche il convivente possa essere nominato all’ufficio di amministratore di sostegno

In mancanza di un parente, il Giudice tutelare può decidere di nominare anche un soggetto estraneo. A volte vengono nominati avvocati o enti che si occupano di assistenza.

La designazione dell’amministratore di sostegno

Abbiamo visto che l’amministratore di sostegno è un soggetto che svolge un compito delicato. Esso aiuta, a volte sostituendolo, il beneficiario in attività anche delicate dal punto di vista patrimoniale. Per tale motivo, l’amministratore di sostegno deve essere un soggetto o un ente in cui il beneficiario può riporre la propria fiducia. Proprio per questo motivo, la legge prevede uno strumento per evitare che sia nominato un soggetto che potenzialmente possa non godere della piena fiducia beneficiario dell’amministrazione di sostegno, oppure poco gradito dal medesimo (ad esempio perché il beneficiario lo abbia sempre ritenuto, anche quando non ancora infermo, non adatto a svolgere compiti assistenziali).

Difatti, come abbiamo visto sopra, non tutte le infermità comportano la stessa intensità di tutela. Ci possono essere tutele più stringenti, come tutele che comportino limitazioni molto minori della capacità di agire del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

Quindi, la legge prevede che tutte le persone possano scegliere ed indicare chi debba essere la persona che dovrà assisterla in caso di infermità futura.

Che cos’è la designazione dell’amministratore di sostegno

La designazione dell’amministratore di sostegno è un atto ricevuto da un notaio con il quale una persona, in previsione di una futura infermità, indica un soggetto come soggetto gradito a svolgere la funzione di amministratore di sostegno.

Presupposti per la designazione

Affinché un soggetto possa designare il proprio amministratore di sostegno è necessario che esso sia pienamente capace di intende e di volere e, quindi, abbia la capacità di agire. Ciò, si desume dalla Legge, che all’art. 408 c.c. specifica che la designazione dell’amministratore di sostegno può essere fatta in previsione di una propria eventuale futura incapacità.

La designazione, quindi, è fatta per il futuro e non avuto riguardo al presente. Pertanto, il designante deve essere persona capace e non inferma.

Chi può essere designato amministratore di sostegno

Possono essere designate amministratori di sostegno tutte le persone fisiche. Possono, altresì, essere designate come amministratori di sostegno le Fondazioni, le Associazioni e i Comitati, i quali svolgeranno la propria funzione, in caso di nomina, attraverso il rappresentante legale.

La designazione è vincolante

La designazione fatta per atto notarile non è mai vincolante, ma solitamente, salvo casi eccezionali, il Giudice tutelare nomina il soggetto indicato dalla stessa persona beneficiaria. Ciò in quanto si presuppone che la scelta del beneficiario sia ricaduta su un soggetto o un ente che goda della sua piena fiducia.

È possibile revocare la propria designazione?

, la designazione è revocabile in ogni momento. È, però, necessario che il soggetto designante sia capace di agire e, quindi, non sia già in uno stato di infermità psichica o fisica.

È possibile decidere anticipatamente i futuri compiti che dovranno essere svolti dall’amministratore di sostegno

No. Con la designazione può essere solamente indicata la persona (o l’ente), mai i compiti di assistenza. Ciò in quanto ogni amministrazione di sostegno è cucita su misura sulla persona che ne ha bisogno, avuto riguardo al patrimonio, allo stato di infermità e alle esigenze della persona stessa.

Pubblicità

L’atto di designazione non è pubblicizzato in alcun modo. Contrariamente, il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve essere pubblicizzato nel registro dell'amministrazione di sostegno, istituito presso l'ufficio del Giudice tutelare.

Costi per l'atto

La legge ha previsto l’esenzione dall’imposta di registro. Non tutte le Agenzie territoriali hanno recepito la norma nella stessa maniera. Pertanto, è possibile che l’atto di designazione, in caso di registrazione, sconti l’imposta in misura fissa pari ad euro 200,00.

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