Società di persone e amministratore esterno

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Società di persone: le tipologie

La società di persone è disciplinata dal Codice Civile , precisamente dall'articolo 2247 all'articolo 2324. Le società di persone si suddividono in società semplice (artt. 2251-2290), società in nome collettivo (artt. 2291-2312) e società in accomandita semplice (artt. 2313-2324).

La società semplice si può essere configurata solo per le attività economiche non commerciali (agricole), la società in nome collettivo è caratterizzata dalla presenza di soci illimitatamente responsabili, i quali rispondono con il loro patrimonio anche personale ed, infine, la società in accomandita semplice che ha la peculiarità di prevedere due categorie di soci. Quest'ultimi classificati come soci accomandanti (che rispondono limitatamente al loro conferimento sociale) e soci accomandatari (che sono illimitatamente e solidalmente responsabili).

Per il prosieguo dell'analisi del nostro problema, vale precisare che la società di persone, a differenza della società di capitali, è incentrata sulla persona dei soci, tutti ugualmente responsabili dell'andamento societario.

In questo tipo di società prevale, appunto, l'assetto personale rispetto al capitale di cui dispone l'ente societario.

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L'amministrazione della società di persone

Nelle società di persone l'amministrazione della stessa è solitamente affidata ai soci illimitatamente responsabili, che in automatico per legge sono da considerarsi amministratori.

Nelle società in accomandita semplice, di conseguenza, l'amministrazione è affidata solo ai soci accomandatari. I soci accomandanti non possono, al contrario, avere alcun potere gestorio e decisionale.

Vale chiarire che ai soci amministratori, in genere, salvo quanto infra preciseremo, è riconosciuta la legale rappresentanza della società stessa.

I soci investiti dell'amministrazione della società devono essere nominati direttamente nell'atto costitutivo e gli stessi hanno poteri diversi rispetto ai soci non amministratori.

Questi ultimi, infatti, hanno il diritto di avere dagli amministratori notizie inerenti lo svolgimento della gestione societaria, ovvero anche di consultare i documenti relativi all'amministrazione, come anche ottenere il rendiconto degli affari sociali.

Amministrazione e rappresentanza legale

Questa distinzione va fatta in quanto il potere di rappresentanza è diverso dal potere di gestione. Il primo riguarda l'attività amministrativa esterna, ovvero il compimento delle operazioni sociali verso i terzi; il secondo riguarda, invece, il decidere l'esecuzione di atti sociali e concerne l'attività amministrativa interna.

Nella società di persone, in mancanza di una disposizione diversa dell'atto costitutivo, i due poteri coincidono: in mancanza di una diversa disposizione dell'atto costitutivo, la rappresentanza della società spetta a ciascun socio amministratore.

Amministrazione congiuntiva e disgiuntiva

L'amministrazione si può configurare come congiuntiva o come disgiuntiva.

La prima richiede che per il compimento di qualsiasi atto vi sia il consenso di tutti i soci e deve essere espressamente previsto dall'atto costitutivo. Del caso è possibile che quest'ultimo preveda anzichè il voto all'unanimità, a maggioranza.

Diversamente, qualora trattasi di amministrazione disgiuntiva, ogni socio amministratore può compiere in modo autonomo gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Di conseguenza ogni socio, che non abbia partecipato alla decisione, può opporsi all'atto e, in tal caso, la maggioranza (calcolata in base alla quota di utili) deciderà sull'operazione.

società di persone e amministratore esterno

Puoi decidere di nominare un amministratore estraneo non socio?

La nomina di un amministratore esterno in una società di persone è un argomento piuttosto critico. Giurisprudenza e dottrina sono sempre stati in contrasto. Chi ha sostenuto la tesi negativa si è basato sul fatto che vi è un legame imprescindibile tra la qualità di socio illimitatamente responsabile e il potere di gestione nella società. Sarebbe, perciò, impossibile che la decisione assunta da un socio limitatamente responsabile, in quanto non socio, provochi un'illimitata responsabilità in capo agli altri soci (ciò rifacendosi all'art. 2267 del Codice Civile per la società semplice, applicabile anche alla società in nome collettivo ai sensi dell'art. 2293 del Codice Civile con la precisazione di cui all'articolo 2291 Codice Civile ).

Per chi sostiene la tesi positiva (vedasi anche il Consiglio Notarile di Firenze, massima 78/2022) si afferma che non vi è alcuna norma di legge che vieti la nomina di un amministratore esterno.

Basti sottolineare che solo per la società in accomandita semplice, ai sensi dell'articolo 2318, comma 2 del Codice Civile , si trova una connessione tra la qualità di socio accomandatario e la qualità di amministratore.

Detto ciò, può concludersi che nella società in accomandita semplice non è possibile la nomina di un amministratore estraneo.

Nella società in nome collettivo,  indipendentemente dalla nomina di un amministratore estraneo, tutti i soci sono comunque responsabili illimitatamente e solidalmente verso i terzi.

Può concludersi, perciò, che è ammesso un amministratore esterno anche nella società semplice, purchè almeno uno dei soci rimanga illimitatamente responsabile e non vi siano patti di esclusione o limitazione della responsabilità favore di tutti i soci, ai sensi dell'articolo 2267 del Codice Civile .

Società e intervento del Notaio

Quando è il momento di costituire una società, sia essa di persone come anche di capitali, è necessario ed urgente rivolgersi ad un Notaio.

Decidere la forma societaria non è sempre di facile intuizione, ecco perchè, una volta appurati gli aspetti economici con il commercialista è opportuno affrontare gli aspetti legali legati alla costituzione della società.

Ci sono molti aspetti da considerare soprattutto per ciò che concerne la scelta di come amministrare la società e di chi sarà dedicato a fare ciò e a come farlo.

Anche in riferimento alla criticità di scegliere un amministratore che non sia anche socio della nostra società in costituzione può avere i suoi risvolti pratici, come più sopra visto.

Se sei, quindi, un possibile imprenditore che ha intenzione di costituire a breve una società, non esitare a richiedere un preventivo utilizzando il modulo di richiesta del sito NotaioFacile. Compilando lo stesso in tutte le sue parti, potrai ricevere una risposta in modo del tutto gratuito dal Notaio più vicino a te.

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