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Testamento: lasciare la scelta dei beni all’erede

Testamento lasciare la scelta dei beni all’erede

Fare testamento dando agli eredi la facoltà di scegliere quali beni ereditari ottenere

Il testamento, è il documento che viene redatto o dal Notaio in presenza del testatore, il cosiddetto testamento pubblico,oppure l’atto che viene scritto di pugno dal soggetto del cui patrimonio ereditario si tratta e poi depositato presso lo studio notarile, cioè il testamento olografo, essi sono entrambi espressione delle ultime volontà del testatore, e nei quali quest’ultimo indica i beni che vuole attribuire ai propri cari dopo la sua dipartita.

Tuttavia, spesso accade che il testatore non voglia prendere una decisione nel testamento, magari perché attribuendo un bene ad un familiare in luogo di un altro si potrebbero creare problemi futuri tra gli eredi, o semplicemente perché desidera che a scegliere quali dei beni ereditari di sua proprietà avere per successione testamentaria sia l’erede stesso, evitando di trovarsi nella posizione di dover scegliere, ma rimettendo la scelta all’erede medesimo.

È possibile, dunque, redigere un testamento pubblico o un testamento olografo lasciando ad uno dei coeredi la facoltà di scegliere i beni che dovrà ricevere per successione ereditaria o si viola qualche disposizione di legge? E se è possibile conferire tale facoltà quali sono i limiti da rispettare e quali sono le conseguenze? Analizziamo insieme la fattispecie.

La scelta dei beni ereditari da parte del testatore: la regola

In linea generale, in ogni testamento è il testatore che decide quali siano i diritti e i beni facenti parte del suo patrimonio che gli eredi devono ricevere dopo la sua morte.

Tale scelta può avvenire, ad esempio, quando il testatore istituisce erede un solo soggetto ed in tal caso a quest’ultimo andranno tutti i beni ereditari, oppure può accadere che il testatore decida di nominare più eredi nel suo testamento e di conseguenza scelga di attribuirgli determinati beni attraverso una previsione a titolo divisionale.

Più precisamente si tratta di una duplice opzione di cui il testatore può avvalersi e che il Notaio avrà cura di illustrargli e cioè il soggetto che dispone delle sue ultime volontà può o fare la scelta di prevedere delle disposizioni e dei criteri di attribuzione a cui gli eredi dovranno far riferimento dopo la sua morte in sede di divisione ereditaria oppure può decidere, all’interno dello stesso testamento, di dividere il patrimonio ereditario, di modo che, in questo ultimo caso, ai coeredi, al momento dell’apertura della successione, andranno attribuiti direttamente i beni di cui si è disposto, senza dover fare una successiva divisione.

La possibilità di lasciare agli eredi la scelta dei beni per testamento

Ci si è a lungo chiesti se fosse possibile per il testatore non scegliere per testamento, secondo le sue volontà, a quali dei suoi eredi dovessero andare i beni di sua proprietà dopo la sua morte, ma se tale scelta potesse essere rimessa direttamente per testamento ai coeredi.

Sebbene, secondo alcuni tale possibilità è stata negata, in quanto solo il testatore può scegliere l’oggetto delle disposizioni testamentarie, in quanto il testamento è un documento unilaterale che deve rispondere ad un principio di personalità e cioè deve contenere unicamente la volontà del testatore e non quella di altri, di diverso avviso è chi sostiene che sia possibile conferire ad un coerede la scelta dei beni ereditari e di conseguenza l’esclusione di un determinato bene dalla quota di un altro coerede.

In cosa consiste la facoltà di scegliere i beni ereditari rimessa al coerede?

È ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza la possibilità per il testatore di delegare la formazione delle porzioni di cui dovranno comporsi le quote ereditarie ad uno dei coeredi, pertanto è necessario che all’interno del testamento emerga tale delega.

Dunque, all’interno del testamento dovrebbe essere inserita una clausola dalla quale si evinca che le porzioni non sono delineate dal testatore ma rimesse alla volontà di uno dei coeredi, il quale potrà scegliere quali beni attribuire alla propria porzione e quali altri beni dovranno comporre la porzione degli altri coeredi.

Tale delega altro non è che una delle norme che detta il testatore sulla futura divisione, quindi l’apporzionamento non viene fatto all’interno dell’atto di ultima volontà ma dovrà avvenire successivamente e a comporre le quote sarà il coerede in favore del quale è stata rimessa la delega in questione.

I limiti alla scelta dei beni ereditari conferita al coerede

Se è ammissibile la possibilità di lasciare all’erede la scelta di quali beni ereditari attribuire a se stesso e agli altri, e quindi conseguentemente di disciplinare l’eredità del defunto, tale delega non è scevra da limiti.

Tendenzialmente, tale possibilità non è ammessa non solo quando l’erede è uno solo, perché in tal caso risulterebbe priva di senso essendo l’unico beneficiario del lascito a titolo universale, altresì, non è ammissibile che si deleghi la formazione delle porzioni ad un solo coerede quando gli eredi sono due, perché in tal modo il soggetto nel favore del quale è fatta la delega potrebbe avvantaggiarsi esponenzialmente rispetto all’altro, privando, ad esempio, quest’ultimo di tutti i beni che vuole accaparrarsi.

Proprio per tale motivo il testatore, secondo la prassi, può lasciare ad uno dei coeredi la possibilità di scegliere come formare le proprie porzione quando i coeredi sono più di due, perché in tal modo non vi sarebbe un evidente svantaggio dei coeredi a cui non è rimessa la scelta.

Un ulteriore limite è rappresentato dalla stima dei beni da attribuire, questa, è necessaria prima di procedere alla divisione ereditaria dopo la morte del testatore, ma non può essere rimessa all’erede, in quanto la stima deve provenire da un soggetto terzo ed imparziale.

Il vantaggio di lasciare al coerede la scelta dei beni

Rimettere ad uno dei coeredi la formazione delle porzioni e quindi dei beni che dovranno comporre le quote ereditarie determina una serie di benefici sia per il testatore che per il coerede.

Quest’ultimo ha la possibilità di accaparrarsi i beni che preferisce, nel pieno rispetto dei limiti di legge e delle volontà del testatore, e quest’ultimo potrà evitare di prendere una posizione, evitando di creare il disaccordo di alcuno dei coeredi con le proprie decisioni e lasciare che la scelta avvenga successivamente alla sua morte.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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