Conferma di disposizioni testamentarie nulle
- Cosa si intende per conferma di testamento nullo?
- Tipologie di conferma del testamento dal notaio
- Limiti alla volontà di confermare il testamento nullo
- I legittimati a confermare il testamento con atto notarile
Cosa si intende per conferma di testamento nullo?
Il legislatore ha previsto la possibilità che un testamento nullo o una disposizione testamentaria nulla possano essere suscettibili di sanatoria e più precisamente di conferma da parte degli eredi del testatore. L’articolo 590 c.c. stabilisce che è la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa essa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.
Ad esempio, può accadere che il testatore nel redigere il proprio testamento olografo abbia dimenticato di sottoscriverlo, in tal caso il testamento è nullo ai sensi dell’art 606 c.c. proprio per mancanza della sua firma, ma può divenire valido attraverso lo strumento della conferma se i suoi eredi si recano dal Notaio per manifestare la volontà espressa di dare esecuzione a quel testamento, confermandolo nonostante la mancanza della sottoscrizione del defunto.
Perché si prevede la possibilità di confermare le disposizioni testamentarie nulle dal Notaio?
Le motivazioni per cui è consentita la conferma del testamento, dopo la morte del testatore, è da individuare in una serie di fattori, primo tra tutti nel principio di conservazione della volontà testamentaria, giustificato soprattutto negli atti mortis causa in quanto il testatore non è più in grado di rinnovare il negozio eliminando la causa di invalidità, essendo deceduto.
Altresì è possibile individuare un’ulteriore ragione della conferma nell’intento di consentire ai congiunti del testatore, che vogliono onorarne la memoria, di dare esecuzione ai suoi atti di ultima volontà, ancorché siano espressi in modo formalmente e sostanzialmente difforme dalla fattispecie normativa e quindi nonostante la nullità.
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Tipologie di conferma del testamento dal Notaio
La legge prevede espressamente due tipologie di conferma stabilendo che la nullità del testamento o di una singola disposizione testamentaria possa essere superata o mediante lo strumento della conferma espressa o dando esecuzione volontaria delle disposizioni.
Pertanto, si distingue rispettivamente la conferma espressa per cui occorre un atto scritto che possieda tutti i requisiti di cui all’art. 1444 del c.c., dalla conferma tacita, che è contraddistinta da un comportamento concludente, incompatibile con la volontà di chiedere la declaratoria di invalidità, con cui si dà esecuzione alla volontà del testatore.
Da cosa può dipendere la conferma del testamento?
La nullità di una disposizione testamentaria o dell’intero testamento può dipendere sia da ragioni sostanziali che formali, ma ricorrono dei limiti, in quanto, di norma, non è possibile la conferma quando questa dipenda da difetti della volontà, ad esempio, nel caso di disposizioni testamentaria o di testamento dipeso da violenza assoluta o da errore ostativo.
Altresì, non è possibile confermare le disposizioni testamentarie che sono nulle perché contrarie all’ordine pubblico, a norme imperative o al buon costume.
Limiti alla volontà di confermare il testamento nullo
Non è ammissibile una sanatoria parziale, ove una disposizione venga prima confermata da un erede e poi fatta oggetto di declaratoria di invalidità da un altro, la disposizione cessa di avere validità anche nei confronti di colui che l’ha convalidata.
Analizziamo nel dettaglio le principali ipotesi in cui la legge pone un freno alla volontà di conferma del testamento e precisamente quando si ledono le norme di tutela dei legittimari e quando le disposizioni testamentarie sono contrarie all’ordine pubblico.
La conferma di disposizioni testamentarie lesive della legittima
Un ulteriore limite è sancito in materia di legittimari, difatti, la conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle che sono lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all’art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle. Ciò comporta che quando la conferma intacca i diritti dei legittimari non è preclusa al legittimario l’azione di riduzione, a meno che il legittimario medesimo non abbia manifestato inequivocabilmente la volontà di rinunciare a far valere la lesione e ad agire in riduzione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa.
Quindi ne discende che per le disposizioni lesive della legittima non è ammessa la conferma ma tendenzialmente soltanto la rinuncia all’azione di riduzione e lo stesso è stato a più riprese confermato dalla stessa Corte di Cassazione.
L’impossibilità di confermare disposizioni testamentarie contrarie all’ordine pubblico
La conferma di cui all’art. 590 c.c. non può trovare applicazione quando la nullità della disposizione testamentaria dipende dalla contrarietà della disposizione stessa all’ordine pubblico, in quanto tale norma opera solo nelle ipotesi in cui il testatore, con un suo valido atto di volontà, potrebbe realizzare quel risultato pratico che intende raggiungere, e non anche quando il fine da lui perseguito non potrebbe essere direttamente raggiunto perché vietato dalla legge come illecito.
I legittimati a confermare il testamento con atto notarile
I soggetti che sono legittimati a confermare il testamento nullo o la singola disposizione testamentaria nulla dal Notaio sono l’erede, sia legittimo che testamentario, ed il legatario.
È bene precisare che per fare in modo di confermare validamente il testamento è necessario che uno dei suddetti soggetti conosca la causa di nullità del testamento da confermare, e per conoscenza della nullità si intende la cognizione del fatto storico che ha dato origine all’invalidità e dunque la consapevolezza di poterne chiedere l’accertamento giudiziale.
La differenza tra la conferma del testamento e la convalida del contratto
La conferma del testamento rientra nell’ambito della clausola di salvezza prevista dall’ art.1423 cc., che attiene alle eccezioni al principio generale di esclusione della convalida del negozio nullo, che risponde al principio generale della conservazione del negozio giuridico.
Diversamente dalla disciplina contrattuale, in ambito testamentario il legislatore fa salva la volontà testamentaria attraverso l’esecuzione consapevole e volontaria dell’erede o del legatario che, nonostante l’anomalia, abbia eseguito la disposizione, palesando il proprio, incondizionato ossequio ad essa, risultando in tale contesto irrilevante per l’ordinamento il motivo morale o l’interesse patrimoniale che spinge a confermare il testamento.